Rito abbreviato contabile: definizione del giudizio con pagamento della somma (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 209 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti, la definizione con il rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. presuppone che il giudice abbia determinato la somma da versare all’amministrazione danneggiata e che il convenuto abbia provveduto al pagamento rituale e tempestivo degli importi. A fronte dell’esatto adempimento, nulla osta alla definizione del giudizio nelle forme del rito alternativo, con conseguente preclusione alla prosecuzione con il rito ordinario e con la non impugnabilità della sentenza di primo grado. Le spese di giudizio sono poste a carico della parte convenuta ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., mentre le spese legali dell’amministrazione intervenuta sono compensate.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio la convenuta, chiedendo la condanna al pagamento in favore del Ministero della Salute della somma di euro 1.416.008,20, per il danno che la stessa avrebbe arrecato, cooperando colposamente, per aver omesso le proprie funzioni di controllo nei confronti dell’autore principale delle indebite appropriazioni. Nei confronti di quest’ultimo era già intervenuta la condanna di quella Sezione giurisdizionale con sentenza n. 272/2022.

La convenuta ha chiesto la definizione del giudizio con il rito abbreviato, offrendo la somma di euro 495.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali, quale importo risarcitorio per i fatti contestati. Il P.M. ha espresso parere favorevole. Con decreto n. 14/2023, come corretto con ordinanza n. 178/2023, il Collegio ha riconosciuto la sussistenza degli elementi per l’accoglimento dell’istanza, determinando in euro 495.000,00 la somma da versare, con onere di prova degli avvenuti versamenti entro trenta giorni. La convenuta ha depositato la documentazione attestante il bonifico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza di tutte le condizioni previste per la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.. La prima condizione riguarda la determinazione giudiziale della somma da versare in favore dell’amministrazione danneggiata, già intervenuta con il provvedimento che ha ammesso il rito alternativo.

La seconda condizione è rappresentata dal pagamento rituale e tempestivo degli importi, che il Collegio ha accertato sulla base della documentazione depositata agli atti. L’amministrazione intervenuta ha confermato con nota l’avvenuta acquisizione delle somme.

A fronte dell’esatto adempimento, i giudici hanno ritenuto che nulla osti alla definizione del giudizio di responsabilità nelle forme del rito alternativo. Da ciò discende, sul piano processuale, la preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza di primo grado.

Il Collegio si è poi pronunciato sulle spese, applicando l’art. 130, comma 8, c.g.c., e ponendole a carico della parte convenuta nella misura determinata in dispositivo. Infine, quanto alle spese legali dell’amministrazione intervenuta, ne è stata disposta la compensazione.

La sentenza, pronunciando definitivamente, ha accertato l’avvenuto tempestivo pagamento delle somme previste e ha definito il giudizio ai sensi dell’art. 130 c.g.c., condannando la convenuta al pagamento delle spese della sentenza, liquidate dalla Segreteria con nota a margine.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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