Estinzione del processo per mancato deposito delle prove di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 208 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico contabile il ricorrente che non depositi nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno che precede la data di udienza incorre nell’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c. L’estinzione consegue d’ufficio al mero inadempimento dell’onere, senza necessità di rilievo di parte. Il mancato deposito della documentazione probatoria della notifica integra una causa di definizione del giudizio in rito, che preclude l’esame nel merito della domanda. Nel giudizio contabile la declaratoria di estinzione comporta che nulla sia disposto sulle spese.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto domanda dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico secondo l’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità maturate fino al 31.12.1995.

L’INPS non si è costituito in giudizio. All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione. La questione non è stata esaminata nel merito, perché il giudice ha rilevato un vizio procedurale relativo al deposito delle prove di notifica.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha dichiarato l’estinzione del processo per la violazione dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., che impone al ricorrente di depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza. La parte attrice non ha osservato tale adempimento.

Il collegio ha qualificato la condotta processuale come inadempimento di un onere posto a pena di estinzione. Non ha ritenuto di dover esaminare la domanda pensionistica nel merito, poiché la carenza documentale ha determinato la definizione del giudizio in rito.

La declaratoria consegue all’accertamento oggettivo del mancato deposito, senza che rilevi la costituzione o meno della controparte. L’INPS non si è costituito, ma tale circostanza non ha inciso sull’esito, essendo l’estinzione disposta d’ufficio in forza della norma richiamata.

Il giudice ha quindi dichiarato l’estinzione del processo, disponendo che nulla sia liquidato per le spese di giudizio, e ha mandato alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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