Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario di soli beni immobili (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 318 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni di un ente locale è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale innanzi alla Corte dei conti soltanto quando sia titolare di un debito di custodia su beni mobili destinati a una gestione di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Il consegnatario per solo debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo ed è tenuto esclusivamente al conto amministrativo. Il concetto stesso di debito di custodia, presupponendo la presa in carico e lo scarico dei beni, è incompatibile con la gestione di beni immobili. Ne consegue che, ove il conto depositato contenga una mera elencazione di beni iscritti in inventario senza univoca individuazione di beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto reso per l’esercizio 2022 dal consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune, chiamato a rispondere quale agente contabile innanzi alla Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte. Il Magistrato relatore ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione, evidenziando tuttavia che il conto conteneva l’elenco della generalità dei beni iscritti in inventario.

Per tali beni, secondo la relazione, il consegnatario non avrebbe un debito di custodia ma un mero obbligo di vigilanza. Da qui la conclusione prospettata dell’improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’amministrazione. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 22.10.2024, ha concordato con la richiesta, e all’udienza il Pubblico Ministero ha instato negli stessi termini.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum attiene alla perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni, tenuti alla resa del conto giudiziale, e alla inclusione in essa dei consegnatari di beni immobili. La Corte muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato. Il medesimo regolamento, agli artt. 22, 32 e 33, riferisce la consegna e il conto ai soli oggetti mobili.

La Corte richiama poi il d.P.R. n. 254/2002, il cui art. 6, comma 1, distingue gli agenti che ricevono in consegna beni mobili in agenti amministrativi per debito di vigilanza e agenti contabili per debito di custodia. Solo i secondi sono obbligati alla resa del conto giudiziale. Viene citato in proposito l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del regolamento anche ai consegnatari degli enti locali.

Su queste basi la Corte interpreta in chiave sistematica l’art. 93 del T.U.E.L., che non precisa se l’incarico di gestione riguardi beni mobili o immobili. Le divergenze lessicali tra la disciplina degli enti locali e quella di contabilità statale non autorizzano nozioni distinte, tanto più che il giudizio di conto è ora uniformemente regolato dalla parte terza del d.lgs. n. 174/2016.

Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni ed è incompatibile con la gestione di beni immobili. La Corte richiama sul punto diverse pronunce contabili, tra cui Corte conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige n. 39 del 2017, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2014 e Sez. giur. Abruzzo n. 102 del 2015, oltre a Sez. Abruzzo n. 17 del 2017 e Sez. giur. Veneto n. 173 del 2016, che escludono la configurabilità di un giudizio di conto sui beni immobili.

Nel caso concreto il conto contiene una generale elencazione di beni in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino. Il convenuto è quindi qualificabile come semplice agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto; nulla sulle spese, stante la pronuncia in rito e l’assenza di costituzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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