Imposta di soggiorno e difetto di giurisdizione contabile sugli agenti contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 81 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria. Ne consegue il venir meno della qualifica di agente contabile in capo ai medesimi soggetti e l’attrazione delle liti fra ente impositore e responsabile d’imposta nella sfera della giurisdizione tributaria. La Corte dei conti deve pertanto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, restando fermo il dovere dell’amministrazione di attivarsi per l’accertamento e il recupero del dovuto con gli strumenti dell’ordinamento tributario. La mera possibilità di un futuro mutamento della posizione della Corte di cassazione non giustifica il rinvio della trattazione, in forza del principio costituzionale della durata ragionevole dei processi.
Il Fatto
Il Capo Area risorse finanziarie di un Comune deposita presso la Sezione giurisdizionale il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno a carico dei clienti di una struttura ricettiva per l’esercizio 2020. Il conto è compilato d’ufficio e sottoscritto dal medesimo funzionario, quindi depositato oltre il termine di cui all’art. 139 del codice della giustizia contabile.
Il conto non è firmato dall’agente contabile e non evidenzia somme riscosse né versate, configurandosi come “conto a zero”. Il magistrato relatore ne chiede l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile. La Procura regionale, nelle conclusioni, rileva che i riscontri comunali non sono esaustivi e non accertano la correttezza del carico. Dopo un’ordinanza istruttoria rimasta ineseguita, la Procura chiede il rinvio della trattazione per la pendenza di un regolamento di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di rinvio proposta in udienza dal Procuratore regionale. L’istanza è respinta: la Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha già dichiarato con ordinanza n. 1527/2026 il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in vicenda analoga, in favore del giudice tributario. A fronte di tale elemento il giudizio è maturo per la decisione.
Il Collegio esclude che si possa rinviare l’udienza per la mera possibilità che la Corte Suprema muti il proprio orientamento in materia. Osta a una simile soluzione il principio costituzionale della durata ragionevole dei processi.
In via pregiudiziale, la Sezione procede all’esame d’ufficio dei presupposti della giurisdizione contabile. Per esigenze di sinteticità, ai sensi degli artt. 39 del codice della giustizia contabile e 17 dell’allegato 2, richiama le motivazioni delle sentenze dalla n. 53 alla n. 64 del 2026 della stessa Sezione, alle quali rinvia per la completa ricostruzione della problematica.
Il Collegio richiama altresì la ordinanza n. 1527/2026 delle Sezioni unite, che ha affermato come, a seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria. Da ciò deriva il venir meno della loro qualifica di agente contabile e l’attrazione delle liti fra ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria.
Resta fermo il dovere dell’amministrazione di attivarsi per l’accertamento e l’eventuale recupero del dovuto secondo gli strumenti dell’ordinamento tributario, anche al fine di evitare condotte omissive che potrebbero integrare responsabilità erariale. Il Collegio dichiara quindi il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, nulla disponendo sulle spese.
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Nota della Redazione
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