Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 305 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’oggetto è la verifica dell’esatto adempimento, da parte dell’Amministrazione, del giudicato, onde consentire il concreto conseguimento dell’utilità riconosciuta in sede di cognizione. Presupposto dell’azione è l’inadempimento, anche parziale, dell’obbligo di conformarsi alla sentenza, il che esclude ogni ulteriore accertamento e circoscrive il giudizio a tale obbligo. La cessazione della materia del contendere presuppone che l’interesse a ricorrere sia venuto meno per eventi sopravvenuti che ne abbiano determinato l’integrale soddisfacimento, risultante dalle dichiarazioni delle parti o dalla documentazione versata in atti. Quando la liquidazione avvenga dopo il deposito del ricorso per ottemperanza, la regolazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, con condanna dell’ente all’adempimento tardivo.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza con cui la stessa Sezione, in funzione di giudice unico delle pensioni, le aveva riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, a decorrere dal 21 maggio 2013, condannando l’INPS al pagamento dei ratei e degli accessori.
Dopo aver notificato la pronuncia all’Istituto e avergli indirizzato rituale diffida, la ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione delle statuizioni. Nel corso del giudizio l’INPS ha prodotto il cedolino di pensione del marzo 2024, asseverando l’avvenuta liquidazione degli arretrati e degli accessori di legge, e ha concluso per la cessazione della materia del contendere. Il Ministero dell’Interno, dal canto suo, ha comunicato di aver trasmesso all’Istituto il nuovo modello PA04 con le modifiche necessarie all’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ricorda anzitutto che oggetto del giudizio di ottemperanza è la verifica dell’esatto adempimento del giudicato, così da consentire il concreto conseguimento del bene della vita riconosciuto alla parte in sede di cognizione, richiamando sul punto Sez. III n. 266/2010, n. 50/2012 e n. 356/2014. Presupposto dell’azione è quindi l’inadempimento, anche parziale, dell’obbligo di conformarsi alla sentenza: ciò esclude qualsiasi ulteriore accertamento e limita il giudizio a tale obbligo.
Nel caso concreto l’oggetto è l’adempimento della pronuncia n. 477/2019, che ha riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità dalla data indicata, con liquidazione delle somme maturate oltre accessori sino al soddisfo. La ricorrente ha ritualmente notificato la diffida ad adempiere, presupposto processuale dell’azione.
Il giudice ritiene sussistenti i presupposti processuali per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Secondo l’insegnamento della Corte di cassazione richiamato (Sez. II, ord. n. 19845 del 23.7.2019; Sez. 6, ord. n. 5188 del 16.3.2015), tale declaratoria presuppone che l’interesse a ricorrere sia venuto meno nel corso del processo per eventi sopravvenuti che ne abbiano determinato l’integrale soddisfacimento, risultante dalle dichiarazioni delle parti o dalla documentazione in atti.
Dalla documentazione prodotta dall’INPS emerge che la sentenza è stata eseguita mediante il provvedimento di liquidazione della pensione e la corresponsione, con il rateo del marzo 2024, degli arretrati maturati e degli accessori di legge. I procuratori delle parti, dando atto dell’avvenuto adempimento, hanno concordemente invocato la declaratoria di cessazione.
Sulla regolazione delle spese il giudice applica il principio della soccombenza virtuale: la liquidazione è avvenuta in data successiva al deposito del ricorso per ottemperanza, onde la condanna dell’INPS alla rifusione delle spese, liquidate in complessivi € 2.500,00 (Cass. Sez. VI civ., ord. n. 14939/2020). È invece disposta la compensazione nei confronti del Ministero dell’Interno, che ha provveduto tempestivamente a quanto di propria competenza per consentire l’adempimento.
Nota della Redazione
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