Spese di giudizio e soccombenza virtuale dopo la riliquidazione INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 304 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riliquidazione del trattamento pensionistico e la messa in pagamento degli arretrati e degli accessori di legge da parte dell’INPS, in applicazione dei principi delle Sezioni riunite in materia di art. 54 d.P.R. 1092/1973, determinano la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta satisfazione della pretesa. L’attività satisfattiva intervenuta dopo il deposito del ricorso impone l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, con condanna dell’Istituto resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio. La liquidazione avviene con distrazione in favore dell’avvocato della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, chiede la rideterminazione della pensione mediante l’attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota di rendimento al 44%, oltre rivalutazione e interessi.
L’INPS si costituisce chiedendo in via principale il rigetto per inammissibilità e infondatezza, in subordine la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse o di cessata materia del contendere, e in ulteriore subordine di escludere il cumulo tra interessi e rivalutazione. In corso di giudizio l’Istituto riliquida la pensione e mette in pagamento le somme dovute. All’udienza il difensore del ricorrente dà atto dell’avvenuta liquidazione e insiste per la condanna alle spese; il difensore dell’INPS conclude per la cessazione della materia del contendere, invocando la compensazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. L’INPS ha riliquidato il trattamento pensionistico e messo in pagamento le somme dovute, comprensive degli accessori di legge, come documentato in atti. L’attività dell’Istituto è quindi pienamente satisfattiva della posizione del ricorrente, con corretta applicazione delle norme in vigore.
Il giudice richiama il quadro interpretativo delle Sezioni riunite, secondo cui la spettanza del beneficio è collegata al possesso di due requisiti: la cessazione dal servizio con un’anzianità superiore a venti anni e la presenza, al 31 dicembre 1995, di un’anzianità di servizio anche inferiore a quindici anni. La sentenza n. 1/2021/QM ha riconosciuto il beneficio al personale con anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni; la successiva sentenza n. 12/2021/QM ha chiarito che il beneficio spetta anche a chi al 31 dicembre 1995 presentava un’anzianità inferiore a quindici anni. Entrambe hanno precisato che il beneficio va liquidato nella misura del 2,44% per ciascun anno di anzianità maturato sino al 31 dicembre 1995.
Quanto alle spese, la riliquidazione intervenuta dopo il deposito del ricorso impone l’applicazione del principio della soccombenza virtuale. La Corte condanna pertanto l’Istituto resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate in € 2.000,00, con distrazione in favore dell’avvocato della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, richiamando a sostegno Cass. Sez. VI Civile, ord. n. 14939/2020.
Nota della Redazione
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