Improcedibile il ricorso pensionistico per mancata prova della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 309 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, il ricorrente che non depositi presso la Segreteria della Sezione, o non trasmetta per via telematica, la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione rende impossibile la regolare instaurazione del contraddittorio. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 155 C.G.C., restando precluso l’esame nel merito della domanda. La declaratoria di improcedibilità prescinde dalla fondatezza della pretesa sostanziale e non richiede la costituzione della parte convenuta.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente dell’Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio con pensione diretta ordinaria liquidata con il sistema misto a decorrere dal 1° dicembre 2018. L’INPS ha determinato il trattamento pensionistico, per la parte riconducibile alla quota retributiva, applicando l’art. 44 d.P.R. 1092/1973, dettato per il personale civile.
Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pensione mediante applicazione della più favorevole previsione dell’art. 54 d.P.R. 1092/1973, che riconosce al militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile. Ha dedotto di avere maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità inferiore ai diciotto anni e ha richiamato le decisioni favorevoli della Corte dei conti e la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM.
La Motivazione della Corte
Con ordinanza a verbale del 6 marzo 2024, vista la mancata costituzione della parte convenuta, il giudice ha onerato il ricorrente del deposito della prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza entro dieci giorni. Ha inoltre rinviato la discussione della causa.
All’udienza il predetto adempimento non risulta eseguito, né vi è costituzione dell’Amministrazione previdenziale. Il giudizio è pertanto passato in decisione. La Corte rileva che la questione di merito, pur prospettata, è insuscettibile di esame.
Il giudice applica l’art. 155 C.G.C. e rileva che non è stata depositata presso la Segreteria della Sezione, né trasmessa per via telematica, la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. Da tale omissione deriva la mancata regolare instaurazione del contraddittorio.
La Corte qualifica la fattispecie come improcedibilità del ricorso, richiamando il più accreditato orientamento giurisprudenziale, che intende in questa sede dare continuità. A sostegno richiama numerose pronunce delle sezioni giurisdizionali regionali, tra cui le decisioni della Sez. giur. Campania, della Sez. giur. Veneto, della Sez. giur. Puglia e della Sez. giur. Abruzzo.
Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile. Null’altro è disposto per le spese, in assenza di attività difensiva della controparte.
Nota della Redazione
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