Nessun obbligo di resa del conto al consegnatario senza debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 77 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale grava sul consegnatario di beni mobili solo quando questi sia titolare di un debito di custodia, ossia quando la sua attività consista nella gestione di un deposito o magazzino, con operazioni di carico e scarico. Il consegnatario che si limiti alla mera vigilanza su beni in uso per l’ordinario funzionamento degli uffici non è soggetto a tale obbligo. Ne consegue che il giudizio di conto instaurato nei suoi confronti va dichiarato improcedibile per difetto del presupposto sostanziale, senza esame nel merito. Il documento depositato che elenchi le immobilizzazioni patrimoniali dell’ente, senza individuare i beni specificamente dati in consegna e custoditi, non integra un valido conto giudiziale.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un agente consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune, per l’esercizio finanziario 2018. Il magistrato incaricato dell’istruttoria, nella relazione, ha segnalato profili di irregolarità formale del conto — mancato deposito dell’atto di parifica, della nomina dell’agente contabile e della relazione dell’organo di controllo interno — e, sul piano sostanziale, ha rilevato che il conto non individuava i beni dati in consegna e custoditi, ricomprendendo invece tutte le voci delle immobilizzazioni patrimoniali dell’ente.
Il magistrato istruttore ha quindi sottoposto al Collegio la questione dell’ammissibilità e procedibilità del conto. Il consegnatario, con memoria, ha chiarito di non avere gestito alcun magazzino, ma soltanto beni in uso per l’ordinario funzionamento degli uffici, e di non essere pertanto titolare di alcun debito di custodia. All’udienza il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la struttura del conto depositato. In esso risultano elencati n. 2.848 beni, dei quali sono forniti la descrizione, gli estremi dell’inventario, la consistenza iniziale e quella finale in quantità e valore. Il documento, tuttavia, ricomprende tutte le voci delle immobilizzazioni nel patrimonio dell’ente, senza alcuna indicazione dei beni specificamente dati in consegna all’agente contabile e da esso custoditi.
Da tale contenuto il Collegio non ravvisa alcuna sostanziale gestione di un deposito o magazzino, né operazioni di carico e scarico a essa connesse. Sono proprio questi elementi — richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte (sentenze n. 313/2020 della Sezione Calabria, n. 217/2018 della Sezione Veneto, n. 102/2015 della Sezione Abruzzo) — a fondare l’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario di beni con debito di custodia.
L’esame degli atti allegati dimostra invece che l’attività svolta dal consegnatario non comportava alcun debito di custodia, ma si risolveva in mera vigilanza sui beni in uso agli uffici. Il presupposto sostanziale dell’obbligo di resa del conto viene quindi a mancare, con la conseguenza che il giudizio va dichiarato improcedibile.
Il Collegio precisa che, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, il giudizio è limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito del conto: non vi è pertanto luogo a pronuncia sulle spese processuali.
Nota della Redazione
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