Rinuncia al ricorso e estinzione del giudizio contabile con compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 385 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, accettata dal resistente, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c. Il giudice contabile dichiara l’estinzione del processo con pronuncia che non implica esame del merito della pretesa. In caso di rinuncia accettata e di concorde richiesta delle parti, le spese processuali restano compensate. La declaratoria di estinzione assorbe ogni ulteriore domanda, ivi compresa quella di riliquidazione del trattamento pensionistico.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico, domandando in particolare che la quota di pensione per anzianità successiva al 01.01.2012 (c.d. quota C) fosse ricalcolata sul montante contributivo accumulato alla data del congedo, maggiorato di quello accantonato durante il periodo di ausiliaria. Ha concluso per l’accoglimento del ricorso e per la condanna del resistente alle spese, da distrarre a favore dei procuratori antistatari.
Con successiva nota il ricorrente ha rinunciato al giudizio, chiedendo la compensazione delle spese. Il Ministero della Difesa ha accettato la rinuncia. All’udienza del 23/07/2024 il rappresentante del resistente ha confermato l’accettazione e, al termine della camera di consiglio, è stato letto il dispositivo.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica investe esclusivamente il piano processuale: verificare se la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione del resistente, consenta di dichiarare l’estinzione del giudizio senza scrutinio del merito.
Il giudice contabile richiama l’art. 110 c.g.c., norma che disciplina gli effetti della rinuncia agli atti del giudizio, e rileva che nella specie sussistono entrambi i presupposti: la manifestazione di volontà del ricorrente e l’accettazione della controparte.
Alla luce della documentazione in atti, la Corte dichiara pertanto l’estinzione del processo. La pronuncia non affronta la fondatezza della domanda di riliquidazione, che resta assorbita dalla rinuncia.
Quanto alle spese processuali, la Corte statuisce che nulla è dovuto, recependo la richiesta di compensazione formulata dal ricorrente e non contestata dal resistente.
Il dispositivo fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza e manda alla segreteria per gli adempimenti di rito, con pubblicazione mediante deposito in Segreteria il 26.07.2024.
Nota della Redazione
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