Nessun parere della Corte dei conti su variazione statutaria di CER costituita (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 27 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sull’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, si esercita esclusivamente sugli atti con i quali l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio. Restano fuori dal perimetro dell’art. 5, comma 3, TUSP gli atti successivi, tra cui la trasmissione del verbale assembleare e dello statuto variato di una società già costituita. In tale ipotesi difettano i presupposti oggettivi della pronuncia di conformità e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, non potendo estendere per via interpretativa l’ambito applicativo della norma.
Il Fatto
Il Comune di Petralia Sottana, con nota del 9 gennaio 2025, ha trasmesso alla Sezione di controllo per la Regione siciliana il verbale dell’assemblea dei soci, lo statuto adottato e la documentazione della registrazione, chiedendo il parere previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP. Oggetto della richiesta è la variazione statutaria della Comunità Energetica Rinnovabile di cui l’ente è socio fondatore, deliberata per allineare lo statuto alla disciplina vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili.
La Sezione è chiamata a verificare se, in presenza di una società già costituita e di una modifica del suo statuto, sussistano i presupposti di legge per esprimere il parere di conformità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’inquadramento della funzione consultiva disegnata dal TUSP. L’atto deliberativo dell’amministrazione si colloca in una fase pubblicistica, mentre gli strumenti del diritto societario — atto costitutivo, statuto, contratto di acquisto della partecipazione — appartengono alla successiva fase privatistica. È ius receptum che il confine tra le due fasi segni anche il riparto di giurisdizione, con il controllo sulla prima rimesso al giudice amministrativo e quello sulla seconda al giudice ordinario.
Il controllo contabile si colloca in questo passaggio, prima che la scelta dell’ente sia attuata per via negoziale. La Corte richiama le proprie Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/2022, secondo cui l’oggetto della verifica è l’atto deliberativo di costituzione di una società, anche mista, o di acquisto di partecipazioni in società già costituite, con esclusione delle fattispecie conformi a espresse previsioni legislative. La ragione del vaglio sta negli effetti dell’atto sul piano privatistico e sulla finanza pubblica, in coerenza con la funzione di spending review riconosciuta alla disciplina dalle sentenze della Corte costituzionale n. 227/2020, n. 251/2016, n. 194/2020 e n. 86/2022.
Verificato che il Comune rientra nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP, la Sezione passa al presupposto oggettivo. L’art. 5, comma 3, TUSP limita letteralmente l’ambito di applicazione ai soli due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria: la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni. Nel caso concreto il Comune è già socio fondatore della Comunità Energetica, costituita il 20 dicembre 2023 e iscritta nel registro delle imprese, e ha trasmesso soltanto la variazione statutaria intervenuta dopo l’assemblea dei soci.
La Sezione osserva quindi che la norma non contempla l’invio della variazione dello statuto di una società già costituita e non consente di estendere lo scrutinio ad atti diversi da quelli tipizzati. Nella specie, peraltro, dagli atti risulta che la costituzione della società è avvenuta in assenza del prescritto parere della Sezione di controllo. Non ricorrono pertanto i presupposti di legge per una pronuncia sulla conformità dell’atto, con la conseguente declaratoria di non luogo a provvedere.
Nota della Redazione
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