Ruolo ufficiali a fine carriera e clausola di salvaguardia della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 381 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvaguardia prevista dall’art. 54, comma 8, del d.P.R. n. 1092/1973 impone di verificare che la pensione spettante al militare non sia inferiore a quella che egli avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla cessazione. Nel caso del sottufficiale promosso ufficiale a fine carriera, l’aliquota di aumento del 3,60% per il servizio prestato nel ruolo di provenienza non si applica automaticamente. Rileva, in senso contrario, l’esito della simulazione di calcolo disposta in via istruttoria: se il trattamento pensionistico nel ruolo dei sottufficiali risulta inferiore a quello liquidato, la clausola di salvaguardia non è violata e la liquidazione dell’INPS è corretta. La disparità di trattamento rispetto a chi è rimasto nel ruolo inferiore non integra una violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost. quando il risultato economico del raffronto è sfavorevole al ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, Ufficiale dei Carabinieri in congedo, ha impugnato la determina di pensione emessa dall’INPS nel 2020 nella parte in cui non riconosce l’aumento della base pensionabile nella misura del 3,60% dal ventunesimo anno di servizio fino al 1997 e del 2% dal 1998 alla cessazione.
Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dal 1977 nei ruoli di truppa e sottufficiali, è transitato nel ruolo ufficiali a decorrere dal 31.12.2017 ed è stato collocato in congedo per limiti di età nel 2020. Ha sostenuto che l’avanzamento di carriera gli avrebbe determinato un trattamento di quiescenza inferiore a quello che avrebbe conseguito restando sottufficiale, richiamando l’art. 54, comma 8, del d.P.R. n. 1092/1973 e gli artt. 3, 36 e 38 Cost. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’aliquota applicabile per il calcolo della pensione del personale dell’Arma dei Carabinieri con decorrenza dal ventunesimo anno di servizio, quando la carriera si sia svolta nel ruolo dei sottufficiali e l’interessato sia stato promosso ufficiale a fine carriera. Il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 54, commi 1 e 6, del d.P.R. n. 1092/1973 sull’intera anzianità maturata.
La Corte dà conto della esistenza di due orientamenti giurisprudenziali contrapposti: uno favorevole alla posizione del ricorrente e uno contrario. Il collegio non aderisce al primo e richiama la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 54, comma 8, del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui la pensione non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore.
Per verificare l’operatività della clausola, con l’ordinanza n. 122/2023 è stata chiesta all’INPS una simulazione di calcolo relativa al collocamento a riposo nel ruolo dei sottufficiali. L’Istituto ha depositato la simulazione, dalla quale risulta che il trattamento pensionistico sarebbe stato inferiore rispetto a quello effettivamente liquidato.
Su questa base il collegio ritiene corretta la liquidazione dell’INPS. Assume rilievo decisivo il fatto che all’atto del pensionamento il ricorrente era nel ruolo degli ufficiali, con la conseguenza che la clausola di salvaguardia non risulta violata. La Corte richiama, in termini analoghi, la giurisprudenza contabile che ha già escluso l’applicazione estensiva dell’aliquota di aumento in favore di chi ha cambiato ruolo.
Il ricorso è quindi rigettato. Le competenze legali sono compensate in ragione della esistenza di indirizzi giurisprudenziali divergenti, con nulla per le spese di giudizio. La Corte motiva per relationem su un precedente della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, che ha rigettato un ricorso analogo con argomentazioni condivise.
Nota della Redazione
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