La defiscalizzazione della pensione estera spetta al giudice tributario (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 379 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui il pensionato chiede la defiscalizzazione del trattamento pensionistico goduto all’estero, in applicazione della Convenzione bilaterale Italia-Portogallo contro le doppie imposizioni, non appartiene alla materia pensionistica pubblica. Essa investe una questione di natura fiscale e rientra pertanto nella giurisdizione del giudice tributario, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice contabile. Il riparto va affermato in via pregiudiziale, anche quando la domanda sia proposta contro l’INPS e riguardi un trattamento pensionistico erogato dall’Istituto.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente di una società ferroviaria privatizzata, ha impugnato tre provvedimenti con cui l’INPS — Direzione Provinciale di Genova — ha respinto la domanda con cui chiedeva il pagamento della pensione su coordinate bancarie portoghesi e la defiscalizzazione in Italia del relativo trattamento, allegando la stabile residenza in Portogallo.
L’Istituto aveva rigettato l’istanza richiamando l’art. 19 della legge n. 562/1982, di ratifica della Convenzione Italia-Portogallo firmata a Roma il 14/05/1982. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 18 e 19 della Convenzione, sostenendo la natura privatistica del trattamento e l’irrilevanza del richiamo alla giurisprudenza di legittimità sulla giurisdizione contabile. L’INPS ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario e, in subordine, la prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il thema decidendum viene individuato nella domanda di defiscalizzazione del trattamento pensionistico: è su questo che si misura la giurisdizione, non sulla qualificazione formale del rapporto previdenziale.
La Corte rileva che la pretesa del ricorrente esula dalla materia pensionistica pubblica. Oggetto del contendere non è l’an o il quantum della pensione, ma il regime impositivo applicabile al reddito percepito all’estero. Si tratta, dunque, di una questione di natura fiscale, devoluta al giudice tributario.
Il percorso argomentativo è lineare: la richiesta di tassazione esclusiva nel Paese di residenza incide sul criterio di imposizione del reddito, non sull’erogazione del trattamento. Da qui la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice contabile a favore del giudice tributario.
La Sezione richiama, a sostegno, la propria sentenza n. 221/2023, indicata come precedente in termini analoghi. La pronuncia non affronta il merito delle censure sulla residenza estera né l’eccezione di prescrizione, assorbite dalla decisione sulla giurisdizione.
Le spese di lite sono compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c., nulla per le spese di giudizio. Il dispositivo dichiara il difetto di giurisdizione e compensa le spese, fissando il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Nota della Redazione
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