Recupero indebito pensionistico per superamento limiti reddituali e riassunzione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 383 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero di ratei pensionistici ai superstiti indebitamente erogati per superamento dei limiti di cumulabilità con i redditi di cui alla Tabella F allegata alla legge n. 335/1995, trova applicazione la disciplina dell’art. 9 della legge n. 428/1985 e dell’art. 5 del d.P.R. n. 429/1986, non quella dell’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973. Il decorso del tempo non consuma il potere dell’INPS di procedere al recupero, ma, oltre il termine annuale previsto dalla legge, spetta al giudice di merito valutare se l’indebito sia o meno ripetibile. Nel giudizio pensionistico contabile non sono applicabili l’art. 52 della legge n. 88/1989 e l’art. 13 della legge n. 412/1991, relativi all’indebito previdenziale e assistenziale della gestione privata INPS, di competenza del giudice del lavoro. Il recupero richiesto entro il termine di verifica, in relazione a redditi comunicati dall’Amministrazione finanziaria nell’anno successivo alla dichiarazione, è legittimo e non pone un problema di buona fede del percettore, stante la provvisorietà del trattamento nelle more della verifica.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di pensione di reversibilità dal 1° settembre 2015 per un importo annuo di € 12.824,77. Dopo quattro anni l’INPS le ha comunicato il superamento dei limiti di cumulabilità tra pensione ai superstiti e redditi posseduti nell’anno 2016, affermando la percezione nel 2017 di somme non dovute pari a € 5.129,88 e disponendo il recupero mediante trattenuta mensile di € 160,31.
La ricorrente ha eccepito la decadenza dal potere accertativo e l’intervenuta irripetibilità del debito, chiedendo in via principale la declaratoria di nullità o illegittimità del provvedimento di recupero e in subordine la riduzione della somma. L’INPS ha eccepito l’eventuale inammissibilità per tardività della riassunzione e ha sostenuto la tempestività del provvedimento del 21 novembre 2019 rispetto ai dati ricevuti nel 2018.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento: la procedura di recupero deriva dal superamento dei limiti di cumulabilità tra pensione e redditi di cui all’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, che richiama la Tabella F allegata. Su questo terreno si innesta la questione della disciplina applicabile all’indebito e del termine per il recupero.
Il Collegio richiama la sentenza delle Sezioni riunite n. 4/2008, secondo cui in materia va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all’art. 9 della legge n. 428/1985 e all’art. 5 del d.P.R. n. 429/1986, escludendosi l’applicazione dell’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973. Da tale pronuncia si trae il principio per cui il decorso del tempo non consuma il potere dell’INPS di procedere al recupero, ma, oltre il termine annuale previsto dalla legge, spetta al giudice di merito valutare se l’indebito sia o meno ripetibile.
La Corte esclude poi l’applicabilità nel giudizio pensionistico contabile dell’art. 52 della legge n. 88/1989 e dell’art. 13 della legge n. 412/1991, in quanto relativi all’indebito della gestione privata INPS, di competenza del giudice del lavoro, richiamando sul punto il costante orientamento della giurisprudenza contabile (Corte conti, Seconda Sezione Centrale d’Appello, sent. n. 50/2019). Richiama inoltre l’art. 15 del decreto legge n. 78/2009, convertito con la legge n. 102/2009, che ha disciplinato la trasmissione telematica delle informazioni reddituali all’INPS e agli altri enti di previdenza.
Alla luce di tali coordinate, l’eccezione di decadenza risulta non fondata. Nel merito, la restituzione dell’indebito è stata richiesta con provvedimento del 21 novembre 2019, in relazione ai redditi 2016, dichiarati nel 2017 e comunicati dall’Agenzia delle Entrate nel 2018, dunque entro il termine previsto per la verifica. Non si pone pertanto un problema di buona fede della ricorrente, stante la provvisorietà del trattamento nelle more della verifica.
Sussiste quindi il diritto dell’INPS al recupero della somma, in termini per una diversa annualità tra le medesime parti secondo la sentenza n. 77/2023 di questa Sezione. Il ricorso è rigettato e le spese di lite sono compensate, stante la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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