Insussistenza del danno erariale da omessa rivalsa assicurativa del direttore generale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 389 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non integra danno erariale la condotta del direttore generale di una società in house che non abbia attivato le procedure di recupero e rivalsa verso le imprese appaltatrici e le loro compagnie, quando la polizza stipulata con l’amministrazione copra espressamente anche i sinistri occorsi in presenza di contratti di appalto. La pretesa erariale costruita sul presupposto che l’assicurazione operi solo per i periodi di vuoto manutentivo contrasta con il quadro regolatorio e contrattuale di riferimento e con il corretto governo dei principi in tema di responsabilità civile. Esclusa a monte la antigiuridicità della condotta, non è configurabile alcun pregiudizio risarcibile; difetta comunque il requisito dell’attualità del danno ove il diritto alla rivalsa non risulti ancora prescritto.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il direttore generale di una società assicurativa partecipata dall’amministrazione capitolina, contestandogli di non aver controllato le procedure di liquidazione dei sinistri stradali e di non aver attivato il recupero e la rivalsa verso i soggetti tenuti al risarcimento. La prospettazione muoveva dal presupposto che la polizza stipulata con l’amministrazione operasse in via residuale, cioè solo nei periodi di c.d. vuoto manutentivo.
Su 567 sinistri del periodo 2014-2018 la Procura ha quantificato un pregiudizio di oltre un milione di euro, lamentando che per la maggior parte delle posizioni nulla fosse stato recuperato. Il convenuto ha contestato la ricostruzione contrattuale, la configurabilità dell’elemento soggettivo e l’attualità del danno, eccependo in via preliminare la nullità dell’atto di citazione e la prescrizione di parte dei pagamenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio decide applicando la regola della ragione più liquida, richiamando il costante orientamento della Cassazione (sez. lav. n. 24093 del 2019; Sez. III ord. n. 26214 del 2022; sez. VI n. 2805 del 2022). Tale regola, tratta dagli artt. 24 e 111 Cost., consente di derogare all’art. 101 c.g.c. ove la decisione non graduale produca un effetto positivo sulla ragionevole durata del processo, in presenza di una questione di più immediata soluzione.
Il thema decidendum viene così individuato nell’eccezione sulla non configurabilità di una condotta antigiuridica. La tesi della Procura si fonda sull’assunto che i risarcimenti siano in via principale a carico delle società affidatarie dei servizi di manutenzione, con copertura assicurativa solo residuale. Il Collegio non condivide tale ricostruzione.
In base ai principi di responsabilità civile, sul proprietario delle strade permane l’obbligo di custodia, mentre non si configura alcun rapporto giuridico diretto tra il danneggiato e la ditta affidataria della manutenzione o la sua compagnia. La polizza sottoscritta con la società in house è quindi volta a tenere indenne l’amministrazione dai risarcimenti correlati alla custodia delle strade.
La difesa del convenuto, richiamata dal Collegio, evidenzia che nelle polizze non compare alcuna clausola di esclusione riferita alla vigenza di contratti di appalto per la manutenzione stradale. Le condizioni particolari contengono anzi un’apposita previsione, denominata cessione attività in appalto, secondo cui la polizza opera per le richieste di risarcimento relative a sinistri provocati dalle imprese appaltatrici. Le clausole di esclusione sono soggette a stretta interpretazione e, in caso di dubbio, la polizza va interpretata in favore dell’assicurato.
La documentazione versata in atti e le note dell’IVASS escludono a monte la configurabilità del danno erariale e ogni addebitabilità per assenza dell’elemento soggettivo. La condotta del convenuto risulta pienamente diligente, non rinvenendosi violazioni delle regole attinenti all’incarico. Anche accogliendo la prospettiva attorea, il danno sarebbe privo del requisito dell’attualità, non risultando prescritto il diritto alla rivalsa. Assorbite le altre questioni, la domanda è rigettata, con rimborso delle competenze legali in favore del convenuto.
Nota della Redazione
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