Responsabilità INPS per contributi non valorizzati e difetto giurisdizione Corte dei Conti (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 29 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica è circoscritta, ai sensi dell’art. 103, comma 2, Cost. e dell’art. 18, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 174/2016, all’accertamento dell’an e del quantum del trattamento di quiescenza a carico totale o parziale dello Stato o degli Enti pubblici individuati dalla legge. Esula da tale giurisdizione la domanda che, pur inserendosi in un rapporto previdenziale, abbia ad oggetto esclusivamente il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale dell’Ente previdenziale, prospettata ai sensi degli artt. 1175 e 1218 cod. civ., per non aver valorizzato contributi già riscattati e aver così indotto il pensionato a versamenti volontari onerosi. La cognizione di tale domanda appartiene al giudice ordinario, restando estranea ogni questione sulla sussistenza o sulla misura del diritto a pensione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico con decorrenza dall’08.05.2023, aveva presentato domanda di pensione anticipata di anzianità in data 07.10.2022. L’INPS gli aveva indicato la necessità di versare contributi volontari per Euro 4.668,20 onde raggiungere il requisito contributivo, con conseguente decorrenza dell’assegno dal maggio 2023.

Secondo la difesa del ricorrente, l’Istituto non aveva valorizzato un periodo previdenziale oggetto di riscatto — dal 15.05.1980 all’01.10.1980, per 136 giorni — che avrebbe consentito di maturare il requisito senza la contribuzione onerosa. Il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS era stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente ha quindi agito davanti alla Corte dei Conti per il risarcimento del danno, quantificato in Euro 11.468,20, pari ai contributi versati e ai ratei non percepiti da gennaio a maggio 2023.

La Motivazione della Corte

L’INPS ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti. Il Giudice Unico ha esaminato per prima la questione, ritenendola fondata e risolvendola negativamente.

La giurisdizione contabile in materia pensionistica è limitata alle sole materie espressamente indicate dalla legge. Il nucleo indefettibile è rappresentato dall’accertamento del diritto all’an e al quantum dell’assegno di quiescenza di matrice pubblica, come ribadito dall’art. 62 del R.D. n. 1214/1934 e dall’art. 18, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 174/2016.

La Corte ha richiamato l’evoluzione giurisprudenziale che ha esteso la giurisdizione contabile alle controversie sulla ripetizione di somme indebitamente erogate (Cass. Sez. Un. n. 4503 del 1988 e n. 4623 del 1989) e all’azione di rivalsa verso il pensionato (Cass. Sez. Un. n. 920 del 1999). Tali estensioni presuppongono però sempre una controversia su un rapporto pensionistico pubblicistico.

Nel caso concreto, il petitum riguarda il risarcimento del danno per la condotta negligente dell’INPS. La difesa invoca la violazione dell’art. 1175 cod. civ. e postula una responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ.. Il ricorso non involge la sussistenza o la misura del rapporto pensionistico, non controversi tra le parti, ma unicamente l’istanza risarcitoria per responsabilità da contatto sociale procedimentale, devoluta al giudice ordinario.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con riassunzione davanti all’A.G.O. entro tre mesi dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono compensate, essendo la decisione incentrata su una questione pregiudiziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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