Nesso eziologico escluso se fattori causali alternativi non superati (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 456 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità richiede la prova, secondo i criteri della medicina legale, di un nesso causale o concausale efficiente e determinante tra la patologia e il servizio prestato. La valutazione del CTU, motivata, analitica e coerente sul piano logico, resa nel rispetto del contraddittorio tecnico, costituisce il fondamento della decisione quando non emergono vizi argomentativi. Il giudice non è vincolato al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ma può aderirvi quando le conclusioni convergano. L’assenza di continuità cronologica e documentale tra l’evento asseritamente lesivo e la prima manifestazione clinica, unita all’impossibilità di escludere altri fattori preesistenti o coesistenti, impedisce di affermare il nesso eziologico. La domanda di pensione privilegiata va conseguentemente respinta.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale della Marina Militare, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per una patologia diagnosticata come persistente distimia endoreattiva. La Commissione medica ospedaliera aveva ascritto l’infermità alla sesta categoria, mentre il Comitato di verifica per le cause di servizio l’aveva ritenuta non dipendente da fatti di servizio. Su tale parere il Ministero della Difesa aveva emesso il decreto di rigetto, impugnato dall’interessato.
Il ricorrente collegava l’insorgenza del disturbo a una vicenda penale risalente all’ottobre 2000, conclusasi con archiviazione, durante la quale aveva subito arresti domiciliari e una misura limitativa della residenza. Deduceva che i successivi strascichi processuali e la riduzione delle prospettive di carriera avessero inciso sul proprio equilibrio psichico. L’INPS e il Ministero della Difesa resistevano, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
La questione concerne il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini del trattamento pensionistico privilegiato. La Sezione ha disposto consulenza tecnica d’ufficio affidando all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute il compito di accertare se la patologia fosse riferibile come causa o concausa al servizio e, in caso positivo, la relativa ascrizione tabellare.
Il CTU, con il supporto di uno specialista in psichiatria, ha escluso il nesso eziologico. Ha rilevato che gli eventi del 2000 avevano certamente inciso sul piano emotivo, ma ha evidenziato il divario temporale tra l’evento asseritamente scatenante e la prima documentata manifestazione di disagio psichiatrico, risalente al 28 agosto 2007, quando la posizione processuale si era già chiarita. Ha inoltre osservato che la documentazione del periodo 2007-2010 mostra un disagio correlato all’insoddisfazione per la collocazione lavorativa e alla mancata progressione di carriera, senza alcun supporto documentale di continuità con la vicenda del 2000, e che le note di valutazione degli anni 2002, 2003 e 2004 recavano giudizio di “eccellente”.
La Corte ha ritenuto le conclusioni peritali chiare, lineari, motivate e logicamente coerenti, rese nel rispetto del contraddittorio tecnico, prive di vizi logici e quindi condivisibili. Ha respinto la richiesta di rinnovo della CTU avanzata dal ricorrente, non ravvisando la dedotta contraddittorietà. Ha inoltre richiamato il criterio dell’esclusione delle altre cause, sottolineando che non si poteva escludere che fattori coesistenti, preesistenti o susseguenti avessero svolto un ruolo causale preponderante. Ha infine richiamato il parere del CVCS, secondo cui la forma nevrotica non è influenzabile dagli eventi esterni.
Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la complessità della materia e nulla per le spese di giudizio stante la gratuità del procedimento.
Nota della Redazione
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