Estinzione del processo contabile per inattività delle parti ultraannuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 455 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile innanzi alla Corte dei conti l’estinzione per inattività delle parti, prevista dall’art. 111, comma 3, c.g.c., consegue al mancato compimento di atti di impulso processuale e alla mancata richiesta di fissazione dell’udienza per oltre un anno. Il giudice non può supplire all’inerzia delle parti né attribuire rilievo a solleciti al consulente tecnico d’ufficio privi di riscontro documentale. La dichiarazione di estinzione presuppone l’accertamento obiettivo dell’assenza di iniziativa processuale e non richiede la valutazione del merito della pretesa. Restano a carico di chi le ha sostenute le spese del giudizio estinto.
Il Fatto
La ricorrente, vedova di un sottufficiale dell’Esercito Italiano deceduto per mieloma multiplo, ha impugnato il decreto con cui il Ministero della difesa aveva negato l’interdipendenza da causa di servizio tra la patologia letale e la pregressa epatite virale già riconosciuta dipendente da causa di servizio. La ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza o dell’interdipendenza della malattia che aveva condotto al decesso del coniuge.
Il giudizio è stato interessato da una lunga fase istruttoria, scandita da plurime ordinanze con cui il giudice ha disposto l’acquisizione di documentazione sanitaria e il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio. La questione arriva alla decisione perché, dopo l’ultima ordinanza istruttoria, nessuna delle parti ha compiuto atti di impulso per un periodo superiore all’anno.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce in primo luogo il contenuto del parere interlocutorio del consulente tecnico, che aveva subordinato la possibilità di affermare l’interdipendenza tra il mieloma e la sofferta epatite alla dimostrazione, mediante ulteriore documentazione, della presenza di un’infezione da virus C. Solo in parte tale documentazione è stata reperita dalla struttura sanitaria militare e trasmessa al consulente, e comunque dalla stessa non è emersa evidenza di epatite C.
Il passaggio decisivo è di natura processuale. Il collegio rileva che il consulente tecnico d’ufficio non ha depositato il parere definitivo nonostante il sollecito e, soprattutto, che le parti non hanno chiesto la fissazione dell’udienza né hanno compiuto alcun atto di impulso. Il giudice, assegnatario del ricorso, ha quindi atteso la manifestazione di interesse a proseguire il giudizio prima di fissare l’udienza.
La difesa della ricorrente ha sostenuto, con nota depositata poco prima dell’udienza, che la prova dovesse fondarsi non sull’evidenza ma su una ragionevole certezza che l’epatite del coniuge fosse riconducibile al virus C, contratta in epoca antecedente e diagnosticata all’epoca come non A e non B per assenza di test diagnostici. In udienza la difesa ha riferito di aver sollecitato il consulente.
La Corte non ritiene di seguire questa prospettazione sul piano che qui rileva. Il giudice osserva che in atti non risulta alcun sollecito al consulente e neppure alcun atto di impulso di parte, con la conseguenza che si è in presenza dell’ipotesi di inattività delle parti per oltre un anno. La valutazione sul merito della pretesa risarcitoria resta assorbita dall’accertamento dell’inerzia processuale.
Il dispositivo dichiara pertanto l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.g.c., con spese restanti a carico di chi le ha sostenute. La Corte dispone inoltre l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003 nei riguardi della parte privata.
Nota della Redazione
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