Sottoposizione al controllo della Corte dei conti dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A.: obblighi informativi e modalità di trasmissione (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 11 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sull’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., in conformità all’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, è esercitato a decorrere dall’esercizio finanziario 2025. La società è tenuta a trasmettere alla Sezione del controllo sugli enti, entro quindici giorni dalla loro approvazione o adozione, il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, gli atti normativi ed organizzativi di rilievo generale, gli atti generali e i documenti contabili adottati in corso di esercizio, i verbali delle Assemblee, del Consiglio di amministrazione e dei Comitati istituiti con DM del 29 aprile 2024, nonché le convenzioni e gli atti a effetti economico-patrimoniali. Il Collegio sindacale trasmette i propri verbali e le relazioni presentate in corso d’esercizio, mentre i Ministeri vigilanti comunicano i provvedimenti rilevanti entro trenta giorni dalla loro adozione. La trasmissione avviene tramite il sistema informativo SICE o la PEC, con facoltà del magistrato delegato di richiedere atti e informazioni in qualsiasi momento.
Il Fatto
L’art. 1, commi 619 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto la trasformazione dell’Istituto per il credito sportivo in società per azioni di diritto singolare, denominata “Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A.”. Al fine di garantire il controllo sulla gestione, la Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha adottato la presente determinazione per regolare gli adempimenti informativi conseguenti alla sottoposizione della società al controllo, in attuazione dell’art. 1, comma 626, della legge n. 197/2022, che demanda alla Corte l’esercizio del controllo secondo le modalità di cui alla legge n. 259/1958.
La Motivazione della Corte
La questione affrontata dalla Sezione riguarda la definizione degli obblighi informativi gravanti sull’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., quale ente sottoposto al controllo della Corte dei conti. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 100, secondo comma, della Costituzione, dall’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dall’art. 1, comma 626, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La società, in ragione della natura di ente di diritto singolare e della gestione dei fondi speciali, deve garantire la piena trasparenza della propria attività amministrativa e contabile attraverso l’invio periodico di documenti e atti.
La Corte precisa che gli obblighi informativi si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2025 e riguardano un ampio novero di documenti, tra cui il bilancio d’esercizio e consolidato, gli atti normativi ed organizzativi, i verbali degli organi sociali e dei Comitati istituiti con il DM del 29 aprile 2024. Tali adempimenti devono essere assolti entro il termine di quindici giorni dalla loro approvazione o adozione, ovvero entro quindici giorni dalla ricezione della determinazione, se già adottati. Particolare rilevanza assume la trasmissione degli atti idonei a produrre effetti economico-patrimoniali o finanziari, nonché quelli concernenti la costituzione, la partecipazione e la dismissione di enti o società.
La determinazione individua anche i soggetti tenuti ad adempiere: la società, il Collegio sindacale e i Ministeri vigilanti, ciascuno con obblighi specifici e termini distinti. Per la società e il Collegio sindacale le trasmissioni avvengono tramite il sistema SICE o la PEC, mentre per i provvedimenti ministeriali è previsto l’uso della sola PEC. La Corte sottolinea infine il potere del magistrato delegato di richiedere atti, documenti e informazioni in qualunque momento, anche nel corso delle sedute degli organi di amministrazione e controllo.
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Nota della Redazione
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