Imposta di soggiorno: responsabile d’imposta esclusa la giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 13 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’art. 180, comma 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, il gestore della struttura ricettiva è qualificato responsabile d’imposta ed è obbligato al pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che alla presentazione della dichiarazione. Tale qualificazione legale, applicabile anche ai rapporti anteriori per effetto dell’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, ha natura sostanziale e sterilizza il dato del maneggio di denaro pubblico, facendo venir meno la qualifica di agente contabile in capo al gestore. Ne deriva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del giudice tributario, sulla domanda di resa del conto e sulla connessa responsabilità per ammanchi.

Il Fatto

La Procura regionale aveva chiesto la resa del conto dell’imposta di soggiorno riscossa per conto di un Comune nell’esercizio 2021 da una struttura ricettiva. Il giudice monocratico, con decreto di resa del conto n. 31/RC/2025 del 09.12.2025, aveva assegnato alla struttura il termine perentorio di novanta giorni per la presentazione del conto.

Il rappresentante legale della struttura ha proposto ricorso in opposizione ex art. 142, comma 1, c.g.c., eccependo il difetto di giurisdizione del giudice contabile. La tesi era che la novella del 2020 avesse qualificato il gestore come responsabile d’imposta, con devoluzione della controversia al giudice tributario. La Procura regionale ha resistito, invocando la giurisprudenza contabile sulla concorrente natura di agente contabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha risolto la questione di giurisdizione nel senso del difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario. Pur riconoscendo che le pronunce della Corte di cassazione sulla giurisdizione hanno efficacia panprocessuale ex art. 59, comma 1, legge n. 69/2009, la Sezione ha dichiarato di condividere e di non volersi discostare dall’ordinanza delle Sezioni Unite n. 1527/2026, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione.

Il percorso argomentativo muove dalla disciplina dell’imposta di soggiorno, introdotta dall’art. 14, comma 16, lett. e), del d.l. n. 78/2010. Nel vigore di quella normativa si era consolidato l’orientamento, condiviso dalle Sezioni Unite n. 19654/2018, secondo cui il gestore, riscuotendo l’imposta e maneggiando denaro pubblico, rivestiva la qualifica di agente contabile, con obbligo di resa del conto.

La Corte ha poi valorizzato la novella del 2020, che ha espressamente qualificato il gestore come responsabile d’imposta. La Cassazione ha osservato che tale qualifica genera un’obbligazione solidale dipendente da quella del soggetto passivo, partecipe della medesima natura tributaria. Il legislatore ha così sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico, con conseguente venir meno della qualifica di agente contabile.

Quanto alle difese del Requirente, il Collegio le ha ritenute prive di pregio. L’ordinanza delle Sezioni Unite non è isolata, ponendosi in coerenza con la precedente ordinanza n. 14028/2024 e con la successiva n. 22963/2025. La previsione del responsabile d’imposta, contenuta in norma di rango primario di carattere speciale, implica un modulo organizzativo alternativo a quello della resa del conto giudiziale ex artt. 138 e 139, comma 2, c.g.c. Il venir meno della giurisdizione contabile non riduce le tutele, essendo investito del rapporto tributario il Comune come soggetto impositore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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