Pensione di guerra all’orfano maggiorenne inabile e decorrenza dalla certificazione estera (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 51 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La condizione di inabilità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro richiesta per la pensione di reversibilità di guerra in favore dell’orfano maggiorenne non è sovrapponibile alla nozione di invalidità civile. Le due fattispecie rispondono a finalità disomogenee — risarcitoria/indennitaria la prima, assistenziale la seconda — e ammettono disallineamenti, anche di ordine temporale. Il riconoscimento del beneficio con decorrenza anteriore a quella fissata dall’Amministrazione richiede documentazione probante dello stato di inabilità alla data della domanda. Una certificazione sanitaria estera che attesti un grado elevato di disabilità e la necessità di accompagnamento è idonea a fondare il diritto dalla data del suo rilascio.
Il Fatto
Gli eredi di un’orfana maggiorenne di guerra impugnavano davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, la determinazione ministeriale che aveva concesso il trattamento pensionistico indiretto di guerra con decorrenza dall’1.2.2015. Chiedevano la retrodatazione alla data di presentazione della domanda, il 12.1.2009, sostenendo che la dante causa fosse affetta da inabilità assoluta già negli anni precedenti la visita medica.
A fondamento della pretesa i ricorrenti richiamavano la percezione della pensione di inabilità dall’1.5.1987 al 31.10.2003 e producevano una certificazione medica del 10.12.2013. L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza, opponendosi alla richiesta di CTU.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice rigettava l’eccezione di inammissibilità formulata sul rilievo dell’art. 152 c.g.c. L’atto introduttivo, pur nella sua sinteticità, conteneva gli elementi essenziali idonei a identificare l’oggetto del giudizio, come del resto dimostrato dagli scritti difensivi della stessa amministrazione resistente.
Nel merito la questione riguardava esclusivamente la decorrenza del beneficio già riconosciuto, restando fermo il possesso dei requisiti sanitari e reddituali. La Sezione aveva investito l’Ufficio medico-legale presso il Ministero della Salute perché esprimesse collegialmente il proprio parere sulla sussistenza dello stato di inabilità alla data della domanda.
Il parere aveva escluso la sussistenza dei requisiti all’epoca dell’istanza, per mancanza di documentazione probante allegata o prodotta successivamente. Aveva tuttavia attribuito valenza alla certificazione del 10.12.2013 dell’Ufficio della Sanità e degli Affari Sociali del Land di Berlino, che riconosceva un grado di disabilità pari a 90 con i contrassegni “G” e “B”, e concludeva per l’inabilità assoluta a decorrere da tale data.
Il giudice condivideva le conclusioni dell’UML. Chiariva che l’inabilità a proficuo lavoro non è necessariamente sovrapponibile alla invalidità civile: rispondendo le due discipline a finalità disomogenee, sono possibili disallineamenti temporali. La percezione della pensione di invalidità fino al 2003 non giovava alla dante causa, per il lasso di tempo intercorso rispetto alla nuova domanda del 2009 e per l’assenza di documentazione correlata.
Assumeva invece valenza probatoria la certificazione del 10.12.2013, il cui quadro morboso risultava in parte sovrapponibile e più grave rispetto a quello rilevato nella visita del 3.1.2015. Il ricorso era pertanto parzialmente accolto, con riconoscimento del diritto alla pensione indiretta di reversibilità di guerra dall’10.12.2013. Sugli arretrati la Corte liquidava l’importo più favorevole tra interessi legali e rivalutazione ISTAT, secondo il cumulo parziale affermato dalle SS.RR. n. 10/2002/QM, con gli ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale, in termini Sez. riunite n. 8/QM/2007. Nulla per le spese, in assenza di difesa tecnica.
Nota della Redazione
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