Estinzione del giudizio contabile per inattività oltre l’anno dopo la CTU (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 43 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di contabilità pubblica l’estinzione del processo per inattività delle parti protrattasi per oltre un anno dopo il deposito della CTU opera di diritto ed è dichiarata d’ufficio con sentenza, ai sensi dell’art. 111, commi 3 e 4, c.g.c. La richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dalla parte per sopravvenuto difetto di interesse non preclude né sostituisce la declaratoria di estinzione, quando il presupposto processuale dell’inerzia si sia già perfezionato. Il contraddittore necessario, chiamato ad aggiornare la posizione lavorativa ai fini previdenziali, resta destinatario della pronuncia anche in caso di estinzione, con spese poste a carico delle parti che le hanno sostenute secondo l’art. 111, comma 8, c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Corte dei conti la riliquidazione della pensione definitiva, oltre arretrati, interessi e rivalutazione, in conseguenza di due pronunce civili che gli avevano riconosciuto un superiore inquadramento nell’Area Quadri di 2° livello e nel livello A quadri, posizione retributiva A2, con profilo di Direttore di Ufficio Postale. L’INPS aveva dapprima riliquidato il trattamento in misura ritenuta inferiore, poi, nelle more del giudizio, aveva provveduto a una nuova ricostituzione con riconoscimento di arretrati e rideterminazione della pensione annua lorda in importo maggiore.
Disposta una CTU contabile, affidata alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari, e depositata la relazione, nessuna delle parti aveva riassunto il giudizio. Il giudice ha quindi riconvocato le parti ex art. 111 c.g.c. Il ricorrente, aderendo alle conclusioni del consulente, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; la società datrice si è rimessa ai precedenti atti scritti; l’Istituto previdenziale aveva eccepito l’erroneità dei conteggi e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
La questione centrale è di natura processuale: stabilire se, a fronte della sopravvenuta riliquidazione e della richiesta di cessazione della materia del contendere, il giudizio debba essere definito nel merito o dichiarato estinto per inattività. Il giudice ha ritenuto prevalente il dato normativo dell’art. 111, comma 4, c.g.c., secondo cui l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza.
Il percorso argomentativo si fonda sul combinato disposto con il comma 3 della stessa norma: non era stata presentata domanda di fissazione dell’udienza o di riassunzione, né compiuto alcun atto di procedura dopo il deposito della CTU per più di un anno. Il presupposto dell’inerzia si era dunque perfezionato prima che la parte formulasse la richiesta di cessazione della materia del contendere.
Su questo punto la motivazione è netta: la volontà della parte, pur espressa attraverso l’adesione alle conclusioni della RTS, non incide sul meccanismo estintivo, che si produce automaticamente per il solo decorso del tempo e per l’assenza di impulsi processuali. La domanda di cessazione della materia del contendere presuppone un giudizio ancora pendente; quando l’estinzione si è già verificata, la declaratoria è dovuta e assorbe ogni altra istanza.
Il giudice chiarisce inoltre la posizione della società datrice, che assumeva il ruolo di contraddittore necessario essendo deputata ad aggiornare ai fini previdenziali la posizione lavorativa del ricorrente. Tale qualificazione non è marginale: esclude il difetto di legittimazione passiva eccepito e giustifica la permanenza della società nel contraddittorio, pur in presenza di un esito meramente processuale.
Quanto alle spese, la Corte applica l’art. 111, comma 8, c.g.c., ponendole a carico delle parti che le hanno sostenute. Il dispositivo dichiara quindi l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo, con pronuncia resa all’esito della pubblica udienza e con deposito contestuale della motivazione.
Nota della Redazione
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