Colpa grave dei vertici AdSP per emolumenti ad personam non revocati (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 4 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La colpa grave del vertice amministrativo, nell’ambito della responsabilità per danno erariale, va accertata in rapporto all’assetto funzionale dell’ente e alle concrete condizioni operative in cui l’agente ha operato. La revoca di emolumenti ad personam già in essere, che richieda un’istruttoria complessa e presenti esito contenzioso incerto, non integra di per sé la colpa grave del soggetto chiamato a gestire la vicenda. Il controllo specifico delle singole posizioni retributive del personale non rientra nei compiti propri del presidente dell’ente né del segretario generale preposto al coordinamento. Incombe sulla parte attrice l’onere di indicare il parametro oggettivo violato, anche mediante presunzioni dotate dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. La violazione di legge o di regole di buona amministrazione non basta se non è connotata da inescusabile negligenza o dalla previsione dell’evento dannoso.

Il Fatto

La Procura regionale del Lazio ha citato in giudizio, davanti alla Sezione giurisdizionale per il Lazio, due soggetti nella rispettiva qualità di presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e di segretario generale dell’ente. All’esito di una relazione ispettiva ministeriale sui trattamenti economici accessori, l’organo requirente ha contestato un danno erariale complessivo di euro 49.875,00, riconducendolo all’erogazione di assegni ad personam a tre funzionari.

Il danno avrebbe trovato radice nelle condotte omissive dei convenuti, che avrebbero curato con negligenza la questione dell’elevato costo del personale omettendo di sospendere, revocare e recuperare le erogazioni prive di giustificazione. L’ente si è costituito sostenendo la domanda, mentre i convenuti hanno eccepito la nullità degli atti introduttivi e, nel merito, l’insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo, chiedendo in subordine l’esercizio del potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina anzitutto l’eccezione di nullità degli atti compiuti dalla Procura contabile, fondata sulla pretesa inidoneità della nota del 06.11.2019 a valere come notizia di danno. L’eccezione è infondata. La Corte richiama l’art. 51, comma 2, c.g.c. e il principio delle Sezioni Riunite n. 12/2011/QM, secondo cui la notizia di danno è specifica e concreta quando non si riferisce a pluralità indifferenziata o a fatti ipotetici. La relazione ispettiva del MIT, acquisita al protocollo della Procura, contiene rilievi dettagliati sui trattamenti accessori e integra quei requisiti.

Passando al merito, la Sezione applica il principio della ragione più liquida e concentra l’esame sull’elemento soggettivo. La colpa grave va intesa come trascuratezza dei doveri istituzionali, da parametrare alla conoscibilità, prevedibilità ed evitabilità dell’evento e all’assetto organizzativo dell’amministrazione. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile che esige un quid pluris rispetto ai parametri degli artt. 43 cod. pen. e 1176 cod. civ.

Quanto al presidente, la Corte osserva che l’incarico è stato assunto quando le attribuzioni ad personam erano già in essere. Un’eventuale revoca avrebbe richiesto adeguata istruttoria e comportato contenzioso dall’esito incerto, anche alla luce della consulenza che riteneva legittime le retribuzioni. Il controllo delle singole posizioni retributive non rientrava nelle sue funzioni, tanto più che le erogazioni contestate sono solo tre.

Per la segretaria generale, la Sezione valorizza il percorso di verifica del costo del personale avviato dal 2018, la mappatura delle funzioni e delle posizioni retributive e l’affidamento di un incarico giuslavoristico autorizzato. Anche in questo caso le mansioni di coordinamento, e non di controllo specifico, rendevano non facilmente verificabile l’eventuale illegittimità degli incarichi.

I convenuti, conclude la Corte, hanno tenuto un contegno attivo non riconducibile a colpa grave. La domanda risarcitoria è quindi rigettata, con liquidazione delle spese di lite a carico dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *