Imposta di soggiorno, conto di cassa e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 21 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva, tenuto alla riscossione e al riversamento dell’imposta di soggiorno, è agente contabile e rende il conto giudiziale secondo il modello 21 approvato con il d.P.R. n. 194/1996, che espone riscossioni e versamenti di cassa. Non è necessario affiancarvi un conto di diritto recante la determinazione del tributo accertato, perché i limitati adempimenti posti a suo carico dai regolamenti comunali assimilano la gestione a quella degli agenti riscuotitori interni e non a quella dei concessionari della riscossione. La qualifica di responsabile d’imposta attribuita al gestore dall’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011 non elimina la concorrente qualità di agente contabile. Le somme non ancora riscosse appartengono al patrimonio degli ospiti o del gestore e non configurano maneggio di denaro pubblico: le omesse esazioni attengono alla sfera tributaria e sono estranee al giudizio di conto.

Il Fatto

Il magistrato istruttore sottopone all’esame collegiale il conto giudiziale n. 80400, redatto d’ufficio dal commissario ad acta nominato con decreto monocratico n. 19 del 1.3.2023. Il conto riguarda la riscossione e la gestione dell’imposta di soggiorno per l’anno 2019 da parte del gestore di una struttura ricettiva, che non aveva presentato la rendicontazione nei termini.

La Guardia di finanza, in un controllo a campione, rileva che nel triennio 2019-2021 non sarebbero stati versati euro 11.298,02, riscossi dagli ospiti a titolo di imposta, e non sarebbero stati incassati euro 5.135,00. Il Pubblico Ministero contesta la non regolarità del conto, perché privo della voce relativa al carico e all’accertamento delle entrate da riscuotere, e chiede che sia ordinata una nuova compilazione. La difesa eccepisce il difetto dei presupposti dell’azione contabile, avendo il gestore versato l’imposta riscossa l’8.11.2021, e richiama l’art. 141, comma 7, c.g.c.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di audizione personale, non residuando esigenze istruttorie. Passa poi all’eccezione di difetto dei presupposti dell’azione contabile. Gli artt. 141 e ss. c.g.c. disciplinano il giudizio per la resa del conto, che si instaura quando l’agente non ha presentato il conto nel termine; il versamento del riscosso rileva solo ai fini dell’eventuale discarico. Il richiamo all’art. 141, comma 7, c.g.c. è quindi destituito di fondamento, perché disciplina la diversa ipotesi in cui il conto sia stato presentato all’amministrazione e sia stata questa a ometterne il deposito.

Il nucleo della decisione riguarda la modulistica del conto. La Corte ricostruisce il quadro normativo sull’imposta di soggiorno e richiama la qualifica di agente contabile del gestore, affermata dalle Sezioni Riunite n. 22/2016/QM. La novella del 2020 ha attribuito al gestore la qualità di responsabile del pagamento dell’imposta con diritto di rivalsa, senza elidere la concorrente qualità di agente contabile.

Sul punto del conto di cassa e del conto di diritto, il Collegio dà atto dei due orientamenti che si confrontano sui conti degli agenti della riscossione di entrate locali diverse dall’imposta di soggiorno. Rileva però che quei precedenti muovono dalla premessa di un vero e proprio affidamento del servizio e del complesso degli obblighi che ne derivano. Nel caso dell’imposta di soggiorno, i limitati adempimenti previsti dal regolamento comunale (comunicazione delle presenze, esazione, rilascio della ricevuta, versamento) assimilano la gestione a quella degli agenti riscuotitori interni, per i quali è previsto il modello 21.

La Corte valorizza inoltre la funzione della parifica: il conto parificato e corredato della relazione dell’organo di revisione consente all’ente di disporre degli elementi per verificare la gestione, anche mediante i dati sulle presenze acquisibili da altri canali. Un approccio sostanzialistico induce a ritenere il conto completo e non bisognoso di ricompilazione con la determinazione del tributo accertato.

Quanto ai profili generali, il Collegio distingue l’obbligo tributario di pagare l’imposta, in caso di inadempimento degli ospiti, da quello di riscuotere e riversare il riscosso. Finché le somme non sono corrisposte, esse appartengono al patrimonio degli ospiti o del gestore e non si configura maneggio di denaro pubblico. Una volta riscosse, diventano denaro pubblico e il gestore, come esattore, è tenuto alla resa del conto. Il conto è dichiarato irregolare per la mancata presentazione, ma la Corte pronuncia il discarico per la sopravvenuta regolarizzazione dei versamenti, non residuando debiti accertabili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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