Nessuna colpa grave degli amministratori che non ricorrono all’Avvocatura dello Stato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 41 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato da parte degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973, costituisce mera facoltà e non obbligo, secondo il dato letterale della norma e la sua evoluzione normativa. Non integra pertanto colpa grave la condotta degli amministratori comunali che, privi di competenze giuridiche, conferiscano l’incarico di difesa a un avvocato del libero foro confidando nel parere di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale. Il contributo causale del Segretario comunale, garante del legittimo operare dell’ente, resta preponderante rispetto a quello degli amministratori, e giustifica il diverso trattamento dei due ruoli.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conferimento, da parte di un Comune del Trentino, di due incarichi di difesa a un avvocato del libero foro per una controversia amministrativa, con delibere di Giunta adottate nel 2019. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale trentina ha citato in giudizio il Segretario comunale e i componenti della Giunta, contestando di non aver fatto ricorso, senza oneri economici, al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973, con conseguente danno erariale pari al compenso erogato al professionista esterno.

La sentenza di primo grado, la n. 4/2023, ha condannato al risarcimento il solo Segretario comunale, qualificando la sua condotta come gravemente colposa e applicando il potere riduttivo dell’addebito, mentre ha assolto gli amministratori per difetto della colpa grave, attesa la loro condizione di soggetti privi di competenze giuridiche e l’affidamento riposto sul parere del Segretario. La Procura regionale ha proposto appello contro questa pronuncia.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello affronta anzitutto una questione preliminare, sollevata dal rappresentante della Procura generale: il Segretario comunale, unico condannato in primo grado, non avendo proposto appello incidentale, non può ottenere in questa sede l’ulteriore riduzione del quantum risarcibile. Il Collegio condivide la censura, richiamando l’art. 184, quarto comma, c.g.c., e dichiara inammissibile la relativa richiesta, formulata con la sola comparsa di costituzione.

Nel merito, la Corte affronta il nodo centrale dell’interpretazione dell’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973, che nella versione vigente prevedeva la possibilità per gli enti locali di avvalersi del patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato. La Procura appellante sosteneva che tale previsione, letta alla luce dei principi costituzionali di buon andamento e di sana gestione finanziaria, rendesse il ricorso alla difesa erariale l’unica scelta funzionalmente doverosa, in ragione del risparmio di spesa.

Il Collegio respinge questa impostazione applicando il criterio di interpretazione letterale di cui all’art. 12 delle preleggi: il legislatore ha stabilito che gli enti locali “possono” e non “devono” avvalersi del patrocinio erariale. La successiva evoluzione normativa, con l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 64/2023, ha ribadito la natura facoltativa della scelta, sottolineando la natura fiduciaria dell’incarico e la possibilità di ricorrere indifferentemente all’Avvocatura dello Stato, all’avvocatura interna o a professionisti liberi.

Quanto alla posizione degli amministratori, la Corte esclude il requisito soggettivo della colpa grave, il cui accertamento richiede un giudizio prognostico ex ante, con riferimento al parametro dell’agente modello. Ai membri elettivi, privi di competenze giuridiche, non si può rimproverare di non aver ricavato dal dato testuale della norma, mediante un’interpretazione sistematico-evolutiva, un obbligo in realtà inesistente. Assume rilievo decisivo la prassi amministrativa del tempo, orientata a considerare l’avvalimento dell’Avvocatura dello Stato una semplice opzione gestionale, almeno fino alla sentenza n. 32/2019 della Sezione territoriale di Trento.

Conferma tale lettura il precedente della stessa Sezione n. 257/2024, che in un caso analogo ha escluso la gravità della colpa degli amministratori, valorizzando il parere favorevole reso dal Segretario comunale, funzionario dotato di adeguate competenze, senza alcun cenno alla possibilità di ricorrere alla difesa erariale.

Da ciò deriva il rigetto anche degli ulteriori motivi di appello: il contributo causale del Segretario, garante del legittimo operare dell’ente, è preponderante rispetto a quello degli amministratori, e il potere riduttivo esercitato in primo grado si fonda su un elemento oggettivo esterno, la prassi territoriale, e non su un’illegittimità della condotta. L’appello è dunque rigettato, con conferma della sentenza gravata e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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