Riscatto triennio infermiere professionale: serve il diploma superiore (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 27 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al riscatto dei periodi di studio ai fini pensionistici richiede il concorso di due condizioni: il corso di studi deve essere necessario per il conseguimento di un titolo prescritto per l’ammissione al posto occupato durante la carriera, e il titolo deve essere specialistico e conseguito, almeno, dopo il completamento del ciclo di istruzione secondaria superiore. La cessazione della materia del contendere presuppone un sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale che soddisfi la pretesa azionata; se il fatto sopravvenuto riconosce invece l’inesistenza del diritto, il giudice pronuncia sul merito e respinge la domanda. Nel processo pensionistico l’onere della prova grava sul ricorrente, mentre i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite possono essere posti a fondamento della decisione. L’errore materiale nella indicazione della tipologia di diploma, privo di incidenza sul calcolo dell’onere economico, non inficia la legittimità del provvedimento di riscatto.
Il Fatto
La ricorrente aveva frequentato, nel triennio 1981-1984, una scuola per infermieri professionali presso una unità sanitaria locale, conseguendo il relativo diploma. Nel 1988 aveva presentato domanda di riscatto di quel periodo al Ministero del Tesoro e all’istituto previdenziale. Nel corso degli anni l’ente aveva ripetutamente sollecitato il datore di lavoro per ottenere la certificazione dei servizi e il certificato scolastico, senza esito definitivo; il fascicolo amministrativo risultava non reperito.
Dopo un ricorso amministrativo rimasto privo di riscontro, la lavoratrice ha adito la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento del riscatto del triennio alle condizioni vigenti al momento della domanda del 1988. Nel corso del giudizio l’istituto ha emanato un provvedimento di riscatto limitato al solo biennio, accettato con riserva dalla ricorrente, e ha respinto la richiesta del terzo anno per difetto del diploma di scuola secondaria superiore, ritenuto requisito necessario.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce la cornice normativa dell’istituto. L’art. 24 della legge n. 1646/1962 ammetteva il personale femminile munito di diploma di infermiere professionale al riscatto del biennio corrispondente al corso presso la scuola convitto, purché il titolo fosse prescritto per l’ammissione a uno dei posti occupati. L’art. 8, comma 1, lett. b), della legge n. 274/1991 ha poi esteso il riscatto ai periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, ma solo se seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore.
La Sezione richiama l’orientamento consolidato della Corte dei conti, che esige la duplice condizione del titolo prescritto per l’accesso al posto e della sua natura post-secondaria. Tale lettura è confermata dalla giurisprudenza costituzionale, che ha dichiarato illegittime le norme che omettevano di considerare ai fini della quiescenza la preparazione professionale acquisita dopo il diploma di scuola media superiore, quando indispensabile per accedere al posto ricoperto.
Applicando tali principi, la Corte rileva che la ricorrente non ha indicato la normativa a sostegno della pretesa triennale né ha provato il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. L’istituto ha respinto l’istanza del terzo anno con provvedimento del 13 febbraio 2024, e la circostanza non è stata specificamente contestata. Poiché l’onere della prova grava sull’attore e l’art. 95 c.g.c. consente di porre a fondamento della decisione i fatti non contestati, difetta la prova di una delle condizioni dell’istituto.
Quanto al biennio, il provvedimento di riscatto del 22 maggio 2023 e la sua accettazione da parte della ricorrente hanno soddisfatto la pretesa nei limiti consentiti dalla legge. La Corte dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere in parte, richiamando il criterio della soccombenza virtuale, e respinge il ricorso per il resto. L’errore materiale nella qualifica indicata nel provvedimento è ritenuto sostanzialmente ininfluente sul piano economico.
Le spese di giustizia non sono liquidate, in applicazione del principio di sostanziale gratuità dei giudizi pensionistici. Le spese di lite sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c., in ragione della parziale reiezione e della particolare vicenda amministrativa, segnata dal passaggio di competenze tra enti e dalle difficoltà di reperimento documentale.
Nota della Redazione
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