Ottemperanza al giudicato di condanna alle spese di lite (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 90 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite è accolto quando risulti la mancata esecuzione della sentenza. Il giudice contabile verifica l’inottemperanza e, ravvisata l’inerzia dell’Amministrazione soccombente, ne dispone la condanna all’adozione dei provvedimenti di competenza per l’esatta e completa liquidazione di quanto dovuto. All’Amministrazione è assegnato un termine per provvedere e, per il caso di infruttuosa scadenza, è nominato il Commissario ad acta perché provveda agli adempimenti entro un ulteriore termine. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente, difeso dal proprio legale antistatario, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia n. 72/2023 del 21.02.2023, con la quale il Ministero della Difesa era stato condannato al pagamento in suo favore delle spese di lite, liquidate nell’importo di € 300,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Il legale ha segnalato di aver notificato il titolo giudiziale e di aver messo in mora l’Amministrazione con pec in data 2 agosto 2023. All’udienza del 9 aprile 2025 ha evidenziato che la sentenza non risulta ancora eseguita. Il Ministero della Difesa, regolarmente notiziato presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta anzitutto la posizione processuale dell’Amministrazione intimata, dichiarandone la contumacia. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza risultano ritualmente notificati presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, sicché il contraddittorio è regolarmente instaurato.
Nel merito, la questione giuridica attiene all’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di un importo liquidato a titolo di spese di lite. Il difensore ha rappresentato che, nonostante la notifica della sentenza e la messa in mora, l’Amministrazione non ha ad oggi provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Preso atto della mancata esecuzione, il collegio accoglie il ricorso e condanna il Ministero della Difesa a dare esecuzione alla sentenza n. 72/2023 del 21.02.2023, nella parte in cui l’Amministrazione è stata condannata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del legale antistatario.
Nel dispositivo, il giudice ordina all’Amministrazione l’adozione dei provvedimenti di sua competenza per l’esatta e completa liquidazione di quanto dovuto, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica della decisione a cura del ricorrente. Per il caso di infruttuosa scadenza del termine, nomina Commissario ad acta il Direttore Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa, che provvederà, direttamente o a mezzo di delegato, entro i successivi 60 giorni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 200,00 in favore del ricorrente, con mandato alla segreteria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione al Commissario ad acta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.