Imposta di soggiorno e giudizio di conto: irregolarità formale senza discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 40 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che riscuota l’imposta di soggiorno per conto del Comune assume la qualità di agente contabile esterno ed è tenuto alla resa del conto giudiziale. La qualificazione permane anche dopo le novelle del 2020 e del 2021, che hanno attribuito al gestore la veste di responsabile del tributo e introdotto la dichiarazione telematica annuale, senza elidere il rapporto gestorio con l’ente. Il giudizio di conto ha carattere necessario e mira a verificare la regolarità della gestione. Il conto lacunoso nella sola compilazione, privo di indicazione dei movimenti di carico e scarico, è irregolare sul piano formale. In assenza di un ammanco e di danno effettivo, il giudice dichiara l’irregolarità e discarica l’agente, senza liquidazione di debito.
Il Fatto
La legale rappresentante di una società esercente una struttura ricettiva in Loano, quale agente contabile esterno del Comune, depositava il conto giudiziale relativo alla riscossione e al versamento dell’imposta di soggiorno per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018. Il magistrato istruttore, con relazione, rilevava che il conto si presentava lacunoso, non riportando la corretta indicazione dei movimenti di carico e scarico e non consentendo di verificare la correttezza dei versamenti. Non emergevano però ammanchi.
Il Presidente della Sezione fissava l’udienza e il Pubblico Ministero chiedeva dichiararsi la non regolarità del conto, sostenendo la necessità di un conto di diritto comprensivo del tributo accertato e non solo delle somme riscosse. La difesa eccepiva la completezza della documentazione prodotta in giudizio e chiedeva il discarico.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto la questione della persistente qualificazione del gestore come agente contabile. Richiamando la sentenza delle Sezioni riunite n. 22/2016/QM, il Collegio conferma che chi riscuote l’imposta per conto del Comune è tenuto alla resa del conto. Le novelle del 2020 e del 2021, che hanno attribuito al gestore la qualità di responsabile del tributo, non eliminano il rapporto gestorio, come già affermato dalla Sezione con la pronuncia di orientamento n. 1 del 2022.
La Corte distingue il profilo tributario da quello contabile. Finché le somme non sono corrisposte, non si configura alcun maneggio di denaro pubblico e l’inadempimento resta tributario. Una volta riscosse, le somme divengono denaro pubblico e il gestore, come esattore, acquisisce la qualità di agente contabile, con obbligo di versare quanto incassato.
Sul contenuto del conto, il Collegio aderisce all’indirizzo che ritiene sufficiente il conto di mera cassa, valorizzando i limitati adempimenti posti a carico dei gestori dal regolamento comunale e la possibilità di acquisire i dati sulle presenze tramite le comunicazioni alle autorità di pubblica sicurezza e la banca dati delle strutture ricettive. La dichiarazione telematica annuale, del resto, già contiene il numero delle presenze.
Nel merito, il conto appare irregolare nella compilazione, essendo stato redatto solo per gli importi riscossi. In giudizio sono però stati prodotti i bollettari e la contabile del versamento, con piena corrispondenza tra somme riscosse e versate. Non consta alcun ammanco. La declaratoria di irregolarità, osserva la Corte richiamando la sentenza n. 256/2020, resta circoscritta all’inosservanza dei requisiti formali e non comporta condanna in assenza di danno.
La Sezione dichiara quindi l’irregolarità del conto e discarica l’agente, compensando le spese in considerazione della mancanza di un danno risarcibile.
Nota della Redazione
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