Estinzione del giudizio contabile per cessazione della materia del contendere dopo l’integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 3 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, l’integrale soddisfazione della pretesa risarcitoria dell’amministrazione, anche mediante offerta e versamento della somma da parte del presunto responsabile o dei suoi eredi, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Venuta meno la ragione della domanda per reintegrazione del danno erariale dedotto in giudizio, il giudice dichiara estinto il processo anziché pronunciare sul merito. La declaratoria consegue all’accoglimento di una questione preliminare di merito. La compensazione delle spese processuali è ritenuta equa ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Il Fatto
L’Università degli Studi di Genova ha promosso giudizio ai sensi dell’art. 1 legge n. 20/1994 per l’accertamento dell’illecito arricchimento e del conseguente danno erariale ascritto a un docente, già condannato in via definitiva con sentenza n. 175/2019 della II Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti. La domanda era diretta, per la parte residua, nei confronti degli eredi del condannato, chiamati a rispondere in proporzione alla propria quota ereditaria.
Dopo la notifica del ricorso, una degli eredi ha offerto il pagamento dell’intera somma, riservandosi di produrre la reversale di incasso. L’Università, preso atto dell’offerta, ha rinunciato alla prosecuzione del giudizio chiedendo una pronuncia di rito. Il Pubblico Ministero si è associato alla richiesta.
La Motivazione della Corte
La decisione si fonda su un dato essenziale: in atti risulta integralmente soddisfatta la pretesa risarcitoria. Il giudice contabile rileva che l’offerta e il versamento della somma richiesta hanno prodotto la reintegrazione del danno erariale dedotto in giudizio, privando di oggetto la domanda attorea.
Su questa base il Collegio riconosce la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità espressamente richiesta dalle parti e ne trae la conseguenza della estinzione del giudizio. Il venir meno dell’interesse alla decisione di merito, per effetto della condotta satisfattiva del presunto responsabile, chiude il processo con una pronuncia di rito.
La Corte qualifica l’estinzione come effetto dell’accoglimento di una questione preliminare di merito, e non come semplice rinuncia agli atti. La scelta terminologica è coerente con la natura satisfattiva della vicenda: non è la rinuncia dell’amministrazione a fondare la pronuncia, ma l’avvenuto ristoro del pregiudizio erariale.
Quanto alle spese, il Collegio le ritiene equamente compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c.. La compensazione riflette la peculiarità della vicenda, nella quale la definizione del giudizio deriva da un adempimento intervenuto dopo la proposizione della domanda. Nei confronti degli eredi, entrambi contumaci, il giudizio è dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
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