Quota retributiva pensioni militari sotto i quindici anni al 31.12.1995 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 206 del 13.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a quindici anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Non trova applicazione, in tal caso, il coefficiente del 35% previsto dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973. La regola vale anche quando l’anzianità maturata al 31.12.1995 sia di gran lunga inferiore ai quindici anni, poiché il principio di diritto delle Sezioni riunite non tollera trattamenti differenziati fondati su un mero dato quantitativo.
Il Fatto
Il ricorrente, già in servizio presso l’Arma dei Carabinieri e in quiescenza dall’8 settembre 2012, aveva promosso giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna per ottenere il ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico in godimento. L’Ente previdenziale aveva applicato l’aliquota del 35% di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, mentre il pensionato invocava l’aliquota più favorevole dell’art. 54 del medesimo decreto.
Il primo giudice aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto al ricalcolo con l’aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità maturato al 31.12.1995, fatta salva la prescrizione quinquennale. L’INPS ha proposto appello, eccependo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e 1, comma 12, della legge n. 335/1995, e chiedendo l’annullamento della sentenza. L’appellato non si è costituito, nonostante la regolare notifica dell’atto di appello.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione ha dichiarato la contumacia dell’appellato ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 191 c.g.c., risultando per tabulas la regolare instaurazione del contraddittorio. Nel merito, la questione attiene alla corretta modalità di calcolo della quota retributiva del trattamento di quiescenza: il militare, alla data del 31 dicembre 1995, non possedeva un’anzianità contributiva superiore ai diciotto anni e la pensione era stata liquidata con il sistema misto.
La Corte ha ricostruito il percorso nomofilattico. Le Sezioni riunite n. 1/QM/2021 avevano già risolto il contrasto relativo ai militari con anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni al 31.12.1995, enunciando l’applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Restava però priva di supporto interpretativo la fascia contributiva inferiore ai quindici anni, sulla quale si era formato un ulteriore contrasto tra le Sezioni d’appello.
Con la successiva sentenza n. 12/QM/2021, le Sezioni riunite hanno esteso il medesimo principio di diritto anche ai militari cessati dal servizio con oltre venti anni di anzianità e con meno di quindici anni di contribuzione al 31.12.1995. La sentenza impugnata risulta pienamente coerente con tale approdo e con la giurisprudenza di appello consolidatasi successivamente.
Correttamente, dunque, il primo giudice ha riconosciuto il diritto al ricalcolo della quota retributiva mediante l’applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità maturato al 31.12.1995. L’appello è stato pertanto rigettato, con integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese sono state integralmente compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della novità interpretativa introdotta dal recente orientamento nomofilattico.
Nota della Redazione
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