Gli assessori regionali titolari di carta di credito sono agenti contabili tenuti (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 66 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di una carta di credito rilasciata dalla pubblica amministrazione, che dispone direttamente della provvista finanziaria per ragioni di servizio senza avvalersi della collaborazione dell’istituto tesoriere, ha il maneggio di denaro pubblico e va qualificato agente contabile, tenuto alla resa del conto giudiziale. Il maneggio rileva nella sua accezione lata, comprensiva della disponibilità materiale di denaro pubblico in ragione della provenienza e della destinazione. Il giudizio di conto è necessario e indefettibile a garanzia della corretta gestione delle risorse pubbliche; nessuna norma regionale può attribuire o sottrarre la qualifica di agente contabile, materia riservata alla competenza esclusiva statale in tema di giurisdizione e norme processuali. L’obbligo di rendicontazione non è escluso dall’inserimento delle spese nel conto economale, né dalla prescrizione quinquennale, che attiene al distinto giudizio di responsabilità.

Il Fatto

Il Giudice designato per la resa del conto giudiziale di questa Sezione emetteva, nei confronti di un assessore regionale, il decreto n. 19 del 13.03.2024, con cui si ordinava il deposito dei conti relativi alla gestione delle spese effettuate a mezzo carta di credito assegnata all’amministratore. La Procura aveva rilevato che il titolare delle carte regionali, per il periodo di riferimento, non aveva presentato i conti della relativa gestione, pur disponendo direttamente della provvista e senza avvalersi dell’istituto tesoriere.

L’amministratore proponeva opposizione ex art. 142 c.g.c., deducendo il difetto di giurisdizione contabile, l’estraneità degli amministratori alla categoria degli agenti contabili, il contrasto con il principio di non duplicazione dei controlli e la maturata prescrizione per alcune annualità. Interveniva la Regione, per la tutela del proprio ordinamento di settore, e si costituiva l’Organo requirente per il rigetto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara ammissibile l’intervento della Regione, sul rilievo del carattere deregolamentato del giudizio di opposizione e dell’interesse concreto dell’ente alla tutela del proprio assetto organizzativo.

Nel merito la Sezione ricostruisce la nozione di agente contabile e richiama la giurisprudenza costituzionale sulla necessarietà del giudizio di conto. La Corte cost. n. 292 del 2001 e la precedente n. 129 del 1981 avevano già consentito di chiedere il conto alle Assemblee elettive regionali. Le Sezioni Riunite n. 30 del 2014 hanno distinto la posizione dei Presidenti dei Gruppi consiliari, non tenuti alla resa del conto per la peculiare autonomia delle funzioni assembleari, da quella degli Assessori, chiamati al conto perché svolgono funzioni di amministrazione attiva e discrezionalità amministrativa.

La Corte richiama poi la recente Corte cost. n. 59 del 2024, che ha escluso la competenza del legislatore regionale ad attribuire o sottrarre la qualifica di agente contabile, invadendo la competenza statale esclusiva. Su questa base la Sezione ritiene che la normativa regionale invocata dall’opponente non possa esonerare dall’obbligo di resa del conto, dovendo essere letta in senso costituzionalmente orientato.

Quanto al merito, il Collegio qualifica l’utilizzatore della carta come agente contabile, avendo a disposizione una provvista da utilizzare esclusivamente per ragioni di servizio. Il pagamento mediante carta ha effetto solutorio immediato, senza intervento di altro ufficio, come conferma la stessa disciplina regolamentare sul recupero delle spese indebite mediante rivalsa. Il mero riepilogo trasmesso all’Economo centrale non sostituisce il conto del singolo contabile. La prescrizione è inammissibile, poiché attiene al distinto giudizio di responsabilità e non a quello di resa del conto, che fa valere un diritto indisponibile e non prescrittibile.

L’opposizione è pertanto rigettata, con condanna alle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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