Controlli interni, obbligo di revisione del regolamento sulle partecipate (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 115 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esame dei referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni ex art. 148 Tuel, valutano l’adeguatezza degli strumenti e delle metodologie adottati dall’ente locale. Un regolamento che limiti le attività di controllo sulle società partecipate alle sole ipotesi di detenzione del pacchetto di controllo o di almeno il 50% del capitale sociale contrasta con gli artt. 147, comma 2, lett. d), e 147-quater Tuel e con il d.lgs. n. 175/2016, che impongono un dovere di vigilanza e monitoraggio prescindente dalla quota detenuta. La mancata trasmissione del referto di controllo di gestione ex art. 198-bis Tuel integra un ritardo stigmatizzabile, essendo l’adempimento funzionale al controllo esterno indipendente. L’ente deve revisionare la clausola regolamentare autolimitante e assicurare misurazione della qualità dei servizi con metodologie adeguate.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha esaminato i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni trasmessi dalla Provincia di Terni per gli esercizi 2022 e 2023, secondo lo schema approvato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR. Il Magistrato istruttore ha formulato richieste di chiarimento su alcune criticità, riscontrate dall’ente con nota acquisita al protocollo nel febbraio 2025.
La questione riguarda la rispondenza del sistema dei controlli interni alle finalità di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di rispetto delle regole contabili. La Sezione ha quindi valutato l’adeguatezza degli strumenti regolamentari, l’osservanza degli obblighi di reportistica e il monitoraggio delle società partecipate e della qualità dei servizi erogati.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal telos del controllo, delineato dalla Sezione delle Autonomie: verificare l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento del sistema, la coerenza dei risultati rispetto agli obiettivi e l’osservanza dei vincoli normativi. Il corretto funzionamento implica che le strutture preposte siano in grado di perseguire efficacemente le finalità per cui il sistema è stato istituito, garantendo legittimità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.
Un primo rilievo riguarda il regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato nel 2020. L’art. 21, comma 5, stabilisce che le attività di controllo si svolgono unicamente con riferimento alle società nelle quali l’ente detiene il pacchetto di controllo o almeno il 50% del capitale sociale. Tale autolimitazione regolamentare non è in linea con la normativa primaria. Gli artt. 147, comma 2, lett. d), e 147-quater Tuel, insieme al d.lgs. n. 175/2016, impongono all’amministrazione partecipante un dovere di vigilanza che prescinde dalla detenzione di una quota di controllo. La Sezione invita pertanto a revisionare la disposizione.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’ente ha dimostrato di aver attivato controlli mensili sugli atti relativi agli interventi PNRR-PNC, con indicatori definiti. La Sezione valuta con favore gli aggiornamenti riferiti in ordine alla programmazione, pur rilevando che la NADUP e il Bilancio di previsione devono assicurare coerenza tra indirizzo strategico e allocazione delle risorse, secondo l’art. 170 Tuel, con un ruolo fondamentale dell’Organo di revisione.
La Sezione stigmatizza il ritardo nell’adempimento di cui all’art. 198-bis Tuel: l’ente ha trasmesso le relazioni sulla performance solo a seguito di specifica richiesta istruttoria. Il puntuale rispetto della norma riveste importanza strategica, consentendo il controllo esterno indipendente e la tempestiva adozione di misure correttive. Quanto alla Carta dei servizi per il trasporto privato, la Sezione ne riconosce l’approccio strutturato, ma segnala l’assenza di parametri quantitativi e indicatori di performance.
Infine, sul controllo della qualità dei servizi ex art. 147, comma 2, lett. e), Tuel, la Sezione rileva che la composizione societaria a totale partecipazione pubblica, priva di un socio di maggioranza assoluta, non esime le amministrazioni associate dal fornire un concreto apporto al coordinamento del controllo analogo congiunto. La risposta dell’ente sulle indagini di customer satisfaction è giudicata sintetica e generica, non consentendo approfondimenti significativi. La Sezione auspica per il futuro metodologie di campionamento trasparenti, pubblicazione degli esiti e prioritaria attenzione agli utenti esterni.
Nota della Redazione
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