Il gestore della struttura ricettiva è agente contabile della tassa di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 65 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva, tenuto a incassare la tassa di soggiorno e a riversarla al Comune, assume la veste di agente contabile che maneggia denaro pubblico ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti. Il conto giudiziale deve chiudere in pareggio e giustificare ogni asimmetria tra entrate e uscite. La discrasia tra carico e scarico, anche in assenza di ammanchi, rende il conto irregolare e ne impone la ricompilazione. Le difficoltà tecniche derivanti dalla piattaforma informatica imposta non esimono l’agente dalla corretta redazione del conto, potendo questi procedere manualmente.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Corte il conto giudiziale reso dalla società che gestisce una struttura ricettiva, titolare dell’incasso della tassa di soggiorno per il versamento finanziario 2020. Secondo la relazione, il conto era irregolare: privo di sottoscrizione autografa e di firma digitale e caratterizzato da una discrasia tra il totale delle riscossioni e quello dei versamenti, con mancanza di pareggio.

Il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di irregolarità e per la ricompilazione del conto. La società ha depositato memoria, sostenendo che il conto era stato generato automaticamente dalla piattaforma informatica imposta alle strutture ricettive, senza possibilità di modifica, e che il Comune non aveva mai contestato anomalie né fornito istruzioni operative.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione soggettiva. Richiamando la disciplina dell’obbligo di rendiconto degli agenti contabili e il consolidato orientamento (Corte dei conti, SS.RR. n. 22/2016/QM; Sez. giur. Liguria n. 1/2022 e n. 79/2023; Cass., sez. VI, n. 27707/2019), afferma che il gestore della struttura alberghiera, tenuto a incassare la tassa di soggiorno per riversarla al Comune, assume la figura di agente contabile che maneggia denaro pubblico.

Nel merito, il Collegio rileva che il conto è irregolare. A fronte di un carico di euro 26.647,00 presenta uno scarico di euro 27.357,00. La disciplina del conto giudiziale impone che le eventuali asimmetrie tra entrate e uscite siano giustificate, così che il conto si chiuda in pareggio, condizione espressamente richiesta ai fini del discarico.

La Corte non ravvisa ammanchi, ma la sola discrasia è sufficiente a rendere il conto non regolare, con conseguente obbligo di ricompilazione. Le spiegazioni del gestore sui motivi tecnici della differenza non mutano l’esito.

Il Collegio prende atto delle ragioni addotte, ma osserva che la società avrebbe potuto comunque procedere alla sottoscrizione e presentazione manuale di un conto correttamente compilato. La piattaforma informatica imposta non costituisce, dunque, causa di esonero.

In ragione della peculiarità e della novità della fattispecie, la Corte dispone la compensazione delle spese. Dichiara quindi l’irregolarità del conto e ne ordina la ricompilazione, con trasmissione degli atti in Segreteria per gli adempimenti di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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