Consegna beni e obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 125 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente locale è obbligato alla resa del conto giudiziale soltanto quando la gestione integri un debito di custodia, identificato dalla sussistenza di un vero e proprio deposito o magazzino con esistenze iniziali e rimanenze finali. In difetto di tale presupposto, il rapporto si risolve in un mero debito di vigilanza, che qualifica il dipendente come agente amministrativo e non come agente contabile. Ne deriva che il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario per debito di vigilanza è improcedibile, con restituzione degli atti all’Amministrazione. L’obbligo di resa, anche negli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, non può prescindere dall’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia.
Il Fatto
La vicenda riguarda un giudizio di conto iscritto nei confronti di un dipendente che aveva presentato il conto giudiziale in qualità di consegnatario di beni presso un ente locale, con riferimento all’esercizio finanziario 2020. Il conto concerneva esclusivamente beni mobili di pertinenza dell’ente.
Nella relazione istruttoria il magistrato ha dubitato della qualificazione del rapporto come consegna per debito di custodia, ravvisandovi piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione, richiesta confermata all’udienza. La questione centrale è dunque se il dipendente fosse obbligato alla resa del conto giudiziale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra le due figure di consegnatario. Lo spartiacque tra il consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto, e il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali.
Il Collegio osserva che i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna e configurano un obbligo restitutorio dei beni in deposito. Solo chi gestisce un vero deposito o magazzino, ubicato in locali identificati dall’ente e alimentato da acquisizioni in stock destinate a ricostituire le scorte operative, è tenuto alla resa del conto.
Il consegnatario per debito di vigilanza è invece il singolo dipendente in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravato della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte assegnate all’ufficio.
Nel caso concreto la gestione non riguardava beni o materie per cui sussista debito di custodia, ma un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei, anche a carattere durevole, riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente e assoggettati a mero debito di vigilanza. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza contabile consolidata (II Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017; Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017; Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017).
Non ravvisandosi né la natura dei beni né una tipica gestione di cassa o magazzino, il Collegio esclude l’obbligo di resa del conto e dichiara improcedibile il giudizio, disponendo la restituzione del conto all’Amministrazione. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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