Responsabilità contabile inammissibile se esiste già titolo esecutivo civile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 36 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La preesistenza di un titolo esecutivo giudiziale inoppugnabile, già formatosi in favore dell’amministrazione danneggiata nei confronti degli autori dell’illecito e avente ad oggetto le medesime poste di danno, rende inammissibile per carenza di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., l’azione di responsabilità amministrativa proposta dalla Procura contabile. L’interesse ad agire, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, deve consistere nell’esigenza di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento del giudice. Ove l’amministrazione disponga già di un titolo azionabile per il ristoro del danno indiretto, la domanda contabile non può mutare la situazione giuridica cristallizzatasi né arrecare alcun vantaggio concreto, in violazione del principio del ne bis in idem e dell’art. 2909 cod. civ.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio due collaboratori scolastici, chiedendone la condanna solidale al pagamento di € 384.188,87 in favore del Ministero dell’Istruzione, oltre accessori. Il danno indiretto derivava dai risarcimenti che l’amministrazione aveva corrisposto alle parti civili, familiari di due minori vittime di condotte delittuose accertate con sentenza penale irrevocabile.
I convenuti, ritualmente citati, sono rimasti contumaci. Il Collegio, rilevata d’ufficio la possibile sussistenza di un preesistente titolo esecutivo, ha assegnato al P.M. termine ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ. per dedurre sulla questione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la preesistenza di un titolo esecutivo giudiziale in favore dell’amministrazione. La sentenza di appello civile, passata in giudicato, aveva già condannato i due soggetti a rifondere al Ministero le somme versate alle parti private, con accessori e spese. Le poste di danno traggono origine dai medesimi fatti illeciti e coincidono con quelle oggetto della domanda contabile.
Il Collegio ritiene che l’azione risarcitoria proposta dalla Procura non potesse mutare la situazione giuridica già cristallizzatasi né arrecare alcun vantaggio giuridicamente apprezzabile all’amministrazione. Richiama l’orientamento della Sezione d’Appello per la Regione Siciliana, ove si afferma che il principio del ne bis in idem impedisce che un fatto, identico nella sua oggettività fenomenica, possa generare una duplicità di pretese risarcitorie. Il giudicato sostanziale copre il dedotto e il deducibile, compresi gli accertamenti di fatto che costituiscono fondamento logico-giuridico della pronuncia.
Non è condivisa la tesi del P.M., secondo cui l’azione sarebbe comunque ammissibile: la giurisprudenza citata è chiara nel precludere il riesame della vicenda anche quando il successivo giudizio abbia finalità diverse dal petitum originario. La domanda è dunque inammissibile per carenza di interesse ad agire, non potendosi ravvisare l’esigenza di un risultato utile non altrimenti conseguibile.
Ferma la declaratoria, il Collegio rileva ulteriormente la diversità delle richieste rispetto all’invito a dedurre. L’art. 87 cod. giust. cont. sanziona con la nullità la citazione priva di corrispondenza con gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito. La nullità non è però dichiarabile d’ufficio, non essendo stata eccepita dal convenuto contumace, per effetto dell’art. 90, comma 3, cod. giust. cont. Nel merito, l’attribuzione di responsabilità solidale è palesemente infondata, risultando dal giudicato penale e civile la riferibilità dell’illecito a uno solo dei convenuti.
La Corte dichiara pertanto inammissibili le azioni per le due vicende e priva di fondamento quella riferita al convenuto estraneo alla prima. Dispone infine la revoca del sequestro conservativo, ai sensi dell’art. 78 cod. giust. cont., con adempimenti rimessi alla Procura regionale.
Nota della Redazione
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