Conversione del sequestro contabile in pignoramento e difetto di giurisdizione (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 211 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro conservativo autorizzato dal Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti si converte ipso iure in pignoramento nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna esecutiva. Da quel momento ha inizio il processo di esecuzione e ogni questione relativa all’atto introduttivo, compresa l’omissione degli adempimenti previsti dall’art. 156 disp. att. c.p.c. e i conseguenti effetti estintivi, è rimessa alla cognizione del giudice dell’esecuzione e sottratta alla giurisdizione contabile. La competenza della Corte dei conti a pronunciare sull’inefficacia del sequestro, ai sensi dell’art. 78 c.g.c., resta circoscritta alle fattispecie in cui la misura cautelare non si è convertita in pignoramento: la disposizione non tollera interpretazione estensiva o analogica.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia di dichiarare la sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo disposto a suo carico con decreto presidenziale e di ordinarne la cancellazione dalla trascrizione immobiliare.

Il sequestro era stato autorizzato ante causam e poi confermato, a garanzia di un credito per danno erariale. Sopravvenuta la sentenza di condanna esecutiva, il sequestro si è convertito in pignoramento. Secondo la tesi del ricorrente, il creditore sequestrante non avrebbe compiuto gli adempimenti previsti a pena di decadenza e il processo esecutivo si sarebbe estinto, con conseguente inefficacia della misura. Il deposito della relativa istanza davanti al giudice civile sarebbe stato però rifiutato dal sistema informatico. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per ottenere la declaratoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto prioritario esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in udienza dal Pubblico ministero, pur in presenza di un precedente della stessa Sezione che avrebbe potuto condurre a una pronuncia di inammissibilità. La scelta si giustifica perché l’istanza si fonda su un fatto sopravvenuto, ossia il rifiuto informatico del ricorso proposto davanti al giudice ordinario.

La Corte ha ricostruito l’effetto della conversione: il sequestro conservativo si trasforma in pignoramento per effetto della sentenza di condanna esecutiva, e il pignoramento costituisce l’atto iniziale del processo di esecuzione. Tutte le questioni inerenti a tale atto, compresa l’eventuale omissione degli adempimenti previsti dall’art. 156 disp. att. c.p.c. e gli effetti che ne derivano, appartengono al giudice dell’esecuzione.

Il Collegio ha precisato che i soli casi in cui spetta alla Corte dei conti pronunciare sull’inefficacia del sequestro, ai sensi dell’art. 78 c.g.c., riguardano fattispecie in cui la misura cautelare non si è convertita in pignoramento. La norma non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, non ravvisandosi vuoti normativi da colmare.

La Sezione ha aderito all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile e della Corte di cassazione, ritenendolo più fedele al dettato normativo rispetto al diverso indirizzo espresso in una propria precedente ordinanza.

Quanto al rifiuto del deposito da parte del sistema informatico, la Corte ha escluso ogni rilievo: la circostanza, presumibilmente dovuta a un errore di impostazione del ricorso, non integra il presupposto di un conflitto negativo di giurisdizione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c. e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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