Danno all’immagine da peculato del capogruppo consiliare e doppio dell’utilità (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 3 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di peculato accertato con sentenza penale irrevocabile, ai sensi dell’art. 314 cod. pen., costituisce presupposto idoneo per la configurazione del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009. L’accertamento contenuto nella sentenza penale ha efficacia di giudicato nel giudizio contabile quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua attribuzione all’autore, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen.. Il rapporto di servizio tra l’eletto in assemblea legislativa regionale e l’ente è ravvisabile nelle funzioni pubbliche esercitate, anche con riguardo alla gestione dei contributi destinati al gruppo consiliare. Ai fini della quantificazione, il danno all’immagine può essere liquidato nel doppio dell’utilità indebitamente conseguita, ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, criterio applicabile anche alle condotte anteriori all’entrata in vigore della legge n. 190/2012, in quanto recepisce un orientamento giurisprudenziale già consolidato.
Il Fatto
Il Procuratore regionale per la Regione Emilia-Romagna ha citato in giudizio un ex consigliere regionale, già capogruppo del Gruppo Misto, chiedendone la condanna al risarcimento del danno all’immagine cagionato all’ente regionale nella misura di euro 10.040,00, oltre interessi e spese.
La pretesa si fonda su una condanna penale per peculato, resa in secondo grado e divenuta irrevocabile per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Il convenuto, regolarmente citato con notificazione a mani, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto dichiarato la contumacia del convenuto ai sensi dell’art. 93 d.lgs. n. 175/2016, rilevata la regolarità della notificazione dell’atto di citazione del 15 luglio 2025 e l’omessa costituzione.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina regionale di riferimento. La L.R. Emilia-Romagna n. 32 del 1997 destina i contributi ai gruppi consiliari al loro funzionamento e alle loro attività, imponendo che le spese siano documentate e vietando che i contributi siano utilizzati per finanziare organi o articolazioni di partiti politici, nonché corrisposti ai consiglieri per prestazioni d’opera.
Le sentenze penali hanno accertato che il convenuto si era appropriato di somme di cui aveva disponibilità in quanto capogruppo, utilizzandole per spese personali, tra cui una trasferta per un convegno mai tenutosi e una collaborazione scollegata dalla funzione pubblica. Tale accertamento è assistito dall’efficacia di giudicato di cui all’art. 651 cod. proc. pen. nel giudizio amministrativo per il risarcimento del danno.
La Corte ha quindi ritenuto integrato il presupposto normativo del danno all’immagine, richiamando l’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 nella lettura estensiva seguita dalla giurisprudenza contabile (Sez. Lombardia n. 201/2016; Sez. Emilia-Romagna n. 73/2017), nonché il rapporto di servizio tra l’eletto e l’ente regionale per le funzioni pubbliche esercitate. La Procura ha inoltre dimostrato il requisito del clamor fori, documentato dagli articoli di stampa prodotti.
Sul quantum, la Sezione ha applicato il criterio del doppio dell’utilità conseguita ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, giudicandolo riferibile anche alle condotte anteriori alla legge n. 190/2012 (Sez. I App. n. 255/2024), e ha condannato il convenuto al pagamento di euro 10.040,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 314 c.p. – Peculato
- Art. 651 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno