Imposta di soggiorno non riversata e mancato discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 37 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile incaricato dall’ente locale della riscossione dell’imposta di soggiorno è tenuto al riversamento delle somme riscosse e risponde del relativo conto giudiziale davanti alla Corte dei conti. Il mancato riversamento delle somme incassate, privo di giustificazione, non consente il discarico del conto e determina la condanna dell’agente al pagamento in favore dell’ente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. La declaratoria d’irregolarità del conto presuppone l’accertamento dello scostamento tra riscosso e versato. Restano impregiudicati gli esiti delle verifiche demandate alla Procura regionale su ulteriori poste.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il conto giudiziale relativo alla gestione degli incassi e dei riversamenti dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2020, resa da una struttura ricettiva in favore del Comune di Pesaro. Il Comune aveva incaricato le strutture ricettive dell’incasso del tributo e ne aveva disciplinato le modalità di riversamento con apposito regolamento, comunicando alla Sezione l’elenco degli agenti contabili.
Il conto, redatto sul mod. 21 ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. z), del D.P.R. n. 194/1996, evidenziava un mancato riversamento di € 3.486,00 a fronte di somme riscosse e di versamenti pari a zero. Il Comune, con determina di parifica, aveva dichiarato di non poter procedere alla parifica con le proprie scritture contabili, e aveva poi confermato che l’agente non aveva regolarizzato la posizione debitoria. Il Magistrato istruttore ha quindi sottoposto la questione alla Sezione ai sensi dell’art. 147, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016, chiedendo il mancato discarico e la condanna al pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dall’esame della documentazione acquisita emerge, allo stato, il mancato riversamento della somma di € 3.486,00 per l’esercizio 2020, senza che sia stata fornita alcuna giustificazione, anche in ragione della contumacia dell’agente contabile.
La Corte rileva inoltre che non risultano passaggi di gestione né discarichi contabili e amministrativi ai sensi dell’art. 233, comma 2, del T.U. n. 267/2000. La qualificazione dell’agente come contabile incaricato della riscossione del tributo deriva dall’indicazione dell’ente locale e dal regolamento comunale che ha disciplinato le modalità di riversamento.
Accertata l’assenza di corrispondenza tra riscosso e versato, la Sezione dichiara irregolare il conto giudiziale e, per l’effetto, non può procedersi al discarico. Ne consegue la condanna dell’agente contabile al pagamento delle somme non riversate in favore del Comune di Pesaro.
All’importo dovuto si aggiunge la rivalutazione monetaria con decorrenza dall’omesso pagamento e fino alla data di pubblicazione della sentenza; sulla somma così rivalutata maturano gli interessi legali da tale data e sino all’effettivo soddisfo. Sono altresì dovute le sanzioni amministrative previste dalla legge, mentre le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell’art. 31 del c.g.c..
La Corte lascia espressamente impregiudicati gli esiti delle ulteriori verifiche in corso da parte della Procura regionale, relative all’ulteriore scostamento rilevato dal raffronto con il portale “Alloggiati web”, questione estranea all’odierno decisum e riservata alla sede istruttoria competente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.