Previdenza complementare del personale militare, difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 313 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria per la mancata attivazione delle procedure intese all’istituzione del fondo di previdenza complementare in favore del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate involge in via diretta e immediata il rapporto di impiego e gli obblighi del datore di lavoro pubblico. Essa non ricade nella giurisdizione della Corte dei conti, che presuppone una prestazione dovuta da ente preposto alla previdenza obbligatoria nell’ambito di un rapporto con fonte esclusiva nella legge e con causa, soggetti e contenuti diversi dal rapporto di lavoro. Spetta pertanto al giudice amministrativo, quale giudice del rapporto di lavoro del personale militarizzato, decidere se le Amministrazioni siano incorse in violazione della normativa e, in caso positivo, determinare il danno risarcibile. Restano assorbite le ulteriori questioni ed eccezioni.
Il Fatto
Quattro ricorrenti, già militari in quiescenza con trattamento pensionistico calcolato in applicazione della legge n. 335/1995, hanno convenuto dinanzi alla Corte dei conti la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Difesa e il MASAF per l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo tenuto rispetto all’attivazione e conclusione delle procedure per l’istituzione della previdenza complementare in loro favore, con conseguente condanna al risarcimento del danno.
A fondamento della pretesa i ricorrenti hanno dedotto la mancata attuazione, per il comparto sicurezza e difesa, di quel secondo pilastro che il legislatore ha previsto per compensare il disequilibrio tra reddito da lavoro e pensione prodotto dalla riforma contributiva. L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e, nel merito, l’infondatezza della domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra i due pilastri del sistema pensionistico, richiamando la giurisprudenza contabile secondo cui il secondo pilastro ha la funzione di integrare la previdenza obbligatoria di base per assicurare al lavoratore un livello adeguato di tutela. Sul piano processuale applica il criterio già fissato dalle Sezioni Unite n. 22807/2020 e dall’orientamento conforme dello stesso giudice contabile: la giurisdizione della Corte dei conti si radica solo se la prestazione sia dovuta da un ente preposto alla previdenza obbligatoria nell’ambito di un rapporto con fonte esclusiva nella legge e con causa, soggetti e contenuti diversi dal rapporto di lavoro.
Nel caso concreto la questione attiene a prestazioni che ineriscono strettamente al pregresso rapporto di impiego con l’ente datore di lavoro. Si tratta di erogazioni di un fondo da costituire per mezzo dell’accantonamento di una parte della retribuzione e alimentato anche da contributi dei dipendenti, previa la procedura prevista dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 252/2005. La costituzione di fondi pensione negoziali o l’adesione collettiva ad altre forme di previdenza complementare è stata configurata come attività da realizzare in sede di contrattazione collettiva o di procedure di concertazione e negoziazione per il personale non contrattualizzato.
La Corte sottolinea inoltre che la normativa di riferimento non configura un obbligo di istituzione del fondo, ma utilizza il verbo “potere”: le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi dalle loro associazioni. Il difetto di giurisdizione è quindi dichiarato in favore del giudice amministrativo, al quale spetta decidere se le Amministrazioni abbiano violato la normativa e, in caso affermativo, determinare l’ammontare del danno eventualmente risarcibile.
Quanto alla richiesta di rinvio in attesa della decisione del Comitato europeo per i diritti sociali, la questione è assorbita. La Corte richiama la sentenza n. 120/2018 della Corte costituzionale, che ha riconosciuto l’idoneità della Carta sociale europea a fungere da parametro interposto ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, ma ha escluso che il protocollo addizionale contenga una disposizione analoga all’art. 46 della CEDU e quindi un obbligo di conformazione del giudice nazionale alle pronunce del Comitato, restando fermo il dovere di tenerne conto nell’apparato motivazionale. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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