Prescrizione e occultamento doloso nel danno erariale da permuta immobiliare (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 321 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità erariale, l’occultamento doloso che deroga alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 non può coincidere con la sola commissione dolosa del fatto dannoso, ma esige un quid pluris, costituito da atti specificamente volti a impedire la scoperta del danno. La mera omissione di comunicazione formale tra uffici di un piccolo Comune, in un contesto di prassi organizzative improntate a comunicazioni per le vie brevi, non integra tale fattispecie, non essendo stati allegati elementi probatori ulteriori. Il termine prescrizionale decorre, pertanto, dalla conoscibilità obiettiva del danno, che sussiste già dal sollecito di pagamento dell’amministratore condominiale, documento che presuppone la piena conoscenza del cespite da parte dell’ente. Quanto al danno da mancato utilizzo del bene, il nesso causale con la condotta omissiva dell’agente va escluso quando il pregiudizio sia più coerentemente riconducibile a una scelta organizzativa dell’amministrazione, non essendo la prova del nesso idonea a superare il criterio del “più probabile che non”.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il responsabile dell’ufficio tecnico di un Comune, contestandogli due voci di danno erariale maturate nell’ambito di un’operazione immobiliare: l’ente aveva alienato un fabbricato industriale mediante permuta, ricevendo in cambio un bene futuro da destinarsi a rimesse interrate.
Secondo l’accusa, il bene acquisito sarebbe stato di valore inferiore al pattuito, per essere stato collaudato e accatastato come deposito anziché come autorimessa; inoltre, la mancata comunicazione dell’acquisto all’ufficio ragioneria avrebbe ritardato l’inventariazione, impedendo l’utilizzo dell’immobile. Il convenuto ha eccepito la prescrizione e contestato nel merito la sussistenza del danno e del nesso causale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di nullità della citazione ex art. 87 c.g.c., sollevata per asserita difformità tra invito a dedurre e atto di citazione sul danno da inutilizzo. L’eccezione è respinta: non è necessaria la piena corrispondenza tra i due atti, essendo fisiologica una difformità di fatti e valutazioni, purché resti immutato il nucleo essenziale del petitum e della causa petendi. La mutatio libelli rileva solo quando introduce una pretesa obiettivamente diversa, con effetto di sorpresa per la difesa; nel caso concreto si è trattato di mera precisazione della medesima condotta inerte.
Sulla prescrizione, il Collegio ricorda la regola generale: il termine decorre dalla conoscibilità obiettiva del fatto dannoso, in aderenza all’art. 2935 c.c., salvo occultamento doloso, che impone una condotta ulteriore diretta a dissimulare la lesione. Nella specie, la Procura aveva ancorato la decorrenza alla data di inventariazione, ravvisando l’occultamento nella mancata comunicazione tra uffici dal collaudo in poi.
Tale impostazione è disattesa. Le dichiarazioni del responsabile della ragioneria hanno chiarito che in un ente di piccole dimensioni la rilevazione dei beni acquisiti avveniva anche mediante comunicazioni informali: la sola omissione formale, priva di ulteriori riscontri, non dimostra quel quid pluris che connota l’occultamento. Inoltre, la conoscenza effettiva del cespite emerge dal sollecito di pagamento dell’amministratore condominiale del 18 maggio 2018, dalle comunicazioni pregresse e dalle registrazioni contabili conseguenti.
Il richiamo della Procura ai principi delle Sezioni Riunite n. 2/2003/QM non persuade: in quella sede si è precisato che la prescrizione decorre dalla conoscibilità del comportamento illecito, salvo che lo stesso sia stato comunque anteriormente conosciuto dall’ente, come accertato nel caso di specie. Il diritto al risarcimento per il minor valore del bene è dunque prescritto alla data dell’invito a dedurre.
Quanto al danno da mancato utilizzo, la domanda è respinta nel merito. Escluso l’occultamento e accertata la conoscenza dell’acquisizione, il mancato uso non può ricondursi causalmente all’omissione contestata, neppure secondo il criterio del “più probabile che non”. Il protratto inutilizzo appare più coerentemente riconducibile a una scelta organizzativa dell’amministrazione, funzionale alla riorganizzazione dell’archivio comunale.
Nota della Redazione
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