Conto giudiziale del consegnatario di azioni: irregolarità superata e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 58 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è diretto a verificare la regolarità del conto giudiziale, che ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c. deve essere idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell’agente. Il rilievo del pubblico ministero contabile fondato su una dichiarazione dell’ente successivamente smentita dalle risultanze documentali non giustifica il diniego di discarico: ove le incongruenze inizialmente segnalate risultino superate, il Collegio approva il conto con contestuale discarico dell’agente contabile. In difetto di ammanchi e di profili di responsabilità non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Il Fatto
Il giudizio in materia di conto per l’esercizio finanziario 2017 riguarda la gestione del consegnatario di azioni del Comune di Mombello Monferrato. Con la relazione n. 1397/2023, resa ai sensi dell’art. 145 c.g.c., il Giudice designato aveva richiesto il discarico dell’agente contabile, non ravvisando irregolarità meritevoli di deferimento al Collegio.
Il pubblico ministero contabile ha però espresso parere negativo ex art. 146, comma 2, c.g.c., rilevando l’asserita irregolare redazione del conto: la partecipazione in un G.A.L. risultava registrata nel conto 2017, mentre l’ente aveva inizialmente precisato di averla acquisita solo nel 2018 e nel 2019. L’agente contabile ha depositato memoria difensiva chiedendo l’approvazione del conto; la Procura regionale ha poi concluso per la declaratoria di regolarità con discarico.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum è la valutazione di regolarità del conto giudiziale. La Corte richiama l’art. 140, comma 2, c.g.c. e il consolidato orientamento contabile, che richiede la capacità del conto di rappresentare i risultati della gestione. Il Collegio ripercorre l’origine della vicenda: la ricompilazione del conto aveva registrato la partecipazione in un G.A.L., circostanza apparsa inconfutabile sulla base della nota dell’ente che la collocava oltre il 2017.
La Corte verifica poi le risultanze acquisite nel corso del giudizio. Dalla documentazione versata dall’agente contabile e dalle informazioni assunte presso l’ente emerge che già nel corso del 2017 il Comune deteneva la partecipazione nel G.A.L. La conferma è nella deliberazione del Consiglio Comunale 17/3/2015, n. 4, pubblicata il 22 aprile 2015, con cui l’ente ha disposto di aderire al Gruppo di Azione Locale con impegno della quota societaria di adesione, e nel successivo versamento della stessa, documentato dal libro dei soci.
Su tale base il Collegio ritiene superate le incongruenze precedentemente rilevate e ravvisa le condizioni per l’approvazione del conto con contestuale discarico dell’agente contabile. La motivazione valorizza la concordanza tra quanto osservato dal pubblico ministero nella memoria del 3 aprile 2024 e quanto comprovato dalla difesa, in un quadro documentale univoco.
Infine, stante la dichiarazione di regolarità del conto e l’assenza di ammanchi e di profili di responsabilità, la Corte esclude la condanna alle spese. Il dispositivo approva il conto giudiziale n. 161421 del 2017 con discarico dell’agente contabile e nulla dispone per le spese.
Nota della Redazione
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