Conteggio di beni mobili: improcedibile il giudizio se manca debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 45 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
I consegnatari di beni mobili degli enti locali con debito di vigilanza sono agenti amministrativi e non agenti contabili, sicché non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Il debito di custodia presuppone una gestione di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio; la mera sorveglianza sull’impiego dei beni assegnati agli uffici non integra tale figura. Ne consegue che, difettando i presupposti normativi della resa del conto, il giudizio di conto è improcedibile e non v’è luogo a pronuncia sulle spese quando la decisione si esaurisce su questioni preliminari.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un’agente contabile del Comune di Pietrarubbia, consegnataria di beni mobili per l’esercizio finanziario 2018. Con la relazione d’irregolarità il magistrato istruttore aveva rilevato che il conto era stato trasmesso dall’agente all’Ente nel termine di legge, mentre il deposito presso la Sezione giurisdizionale era avvenuto in ritardo rispetto all’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000. Il conto, redatto su modello conforme, elencava ventitré beni mobili tra attrezzature informatiche e arredamenti, con una consistenza iniziale e finale di pari importo e carico e scarico azzerati.

Chiesto all’Ente di precisare la natura dell’incarico, il Comune aveva qualificato l’agente come consegnatario per debito di vigilanza dei beni assegnati al proprio ufficio. Il magistrato istruttore, ritenuta l’elencazione priva dei requisiti minimi per individuare i beni in consegna, aveva prospettato la non qualificabilità dell’atto come conto giudiziale; all’udienza il P.M. ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude dall’obbligo di rendere il conto giudiziale i consegnatari di mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e dall’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, secondo cui i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto, diversamente da quelli con debito di custodia di cui all’art. 11 del medesimo decreto.

Il Collegio ricostruisce la distinzione: il debito di custodia implica la gestione di un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative; il debito di vigilanza comporta la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e la gestione delle scorte funzionali all’ordinario funzionamento dell’ufficio. Solo quando la giacenza eccede la ragionevole necessità di funzionamento si configura una vera gestione contabile, soggetta a conto giudiziale.

Nel caso concreto i beni risultavano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in deposito per la distribuzione. Sotto il profilo formale, la sola elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino secondo il modello previsto dal D.P.R. n. 194/1996. La stessa comunicazione dell’Ente ha confermato la qualifica di agente amministrativo per debito di vigilanza.

Vengono dunque meno i presupposti normativi della resa del conto giudiziale e il giudizio di conto è dichiarato improcedibile. Essendo la decisione limitata a questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016 non si fa luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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