Imposta di soggiorno non riversata: giurisdizione contabile e dolo del gestore (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 116 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sul gestore di struttura ricettiva che ometta di riversare al Comune l’imposta di soggiorno riscossa dagli ospiti. I mutamenti normativi introdotti dall’art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020 e dall’art. 5-quinquies D.L. n. 146/2021 non eliminano il rapporto di servizio tra gestore ed ente impositore, che discende dagli ulteriori compiti previsti dall’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011 e dal regolamento comunale. Il gestore conserva la qualifica di agente contabile, con i correlati obblighi di incasso, quietanza e versamento, e le somme riscosse costituiscono pecunia publica con vincolo di destinazione. L’inerzia protratta nonostante solleciti e diffide integra dolo contabile e determina danno erariale.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio due enti gestori di strutture ricettive e il loro amministratore, chiedendo il riversamento al Comune di Milano delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno e non versate per i periodi contestati. L’addebito complessivo ammontava a euro 65.542,10 per tre strutture e a euro 29.214,00 per una quarta. La responsabilità era imputata a titolo di dolo, ravvisato nella condotta omissiva protrattasi malgrado i solleciti e le diffide del Comune.

I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, richiamando la novella del 2020 e la nuova qualifica di responsabile di imposta attribuita al gestore. Nel merito hanno contestato l’assenza di danno e di dolo, invocando la crisi di liquidità da Covid-19 come causa di forza maggiore e producendo domande di rateazione del debito. Hanno chiesto la sospensione del giudizio per addivenire a cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di giurisdizione, ritenendola non condivisibile. Secondo la Sezione, i mutamenti normativi richiamati non hanno intaccato il rapporto di servizio tra gestore e Comune, che discende dagli ulteriori compiti affidati dal regolamento dell’ente impositore. Permane quindi la qualifica di agente contabile in capo al gestore, in continuità con un orientamento consolidatosi in appello e con la giurisprudenza maggioritaria di primo grado.

La Corte ha distinto la posizione di responsabile di imposta — soggetto con funzione di garanzia e solidarietà passiva dipendente — da quella di agente contabile, incaricato dell’incasso e del riversamento e titolare del maneggio di denaro pubblico. Le due funzioni operano su titoli autonomi e concorrenti, con l’unico limite del rispetto del ne bis in idem. L’attività di raccolta dell’imposta non scaturisce dalla qualità di responsabile, ma costituisce attività ausiliaria ulteriore svolta nell’interesse dell’ente locale. Le somme incassate hanno natura di pecunia publica con vincolo di destinazione.

Quanto alla richiesta di sospensione, il Collegio ha rilevato l’assenza delle condizioni previste dall’art. 106 c.g.c.: manca l’accordo delle parti e mancano giustificati motivi. Non vi è prova dell’assenso del Comune alle rateazioni, presentate dopo la notifica dell’atto di citazione, e il piano di 36 rate mensili renderebbe inutile una sospensione limitata a tre mesi.

Nel merito, il regolamento comunale incarica espressamente il gestore di incassare l’imposta, rilasciare quietanza e versare al Comune entro quindici giorni. L’incarico di quietanzare, tipico documento contabile con efficacia probatoria dell’adempimento ex art. 1199 c.c., conferma l’affidamento di un’attività di riscossione per conto del Comune.

Dagli atti è risultato il mancato riversamento integrale delle somme dichiarate come incassate, protrattosi anche dopo le formali diffide. Il Collegio ha ascritto ai convenuti una condotta omissiva illecita a titolo di dolo, ravvisando la volontà di sottrarsi agli obblighi contabili per ricavarne indebiti profitti. La giustificazione da Covid-19 è stata ritenuta infondata, poiché i periodi contestati sono anteriori agli eventi pandemici. La quantificazione della Procura, fondata sulle dichiarazioni degli stessi gestori, è stata confermata, con le condanne in solido e la disciplina delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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