Controllo preventivo e contratti attivi a natura mista della Prefettura (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 214 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto prefettizio di approvazione di un contratto a natura mista, nel quale al corrispettivo passivo per la custodia dei veicoli si affianca l’entrata derivante dall’acquisto dei beni ai fini della rottamazione o della re-immissione in circolazione, è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. g), della legge n. 20/1994, per qualunque importo. La qualificazione di “contratto attivo” fa perno sul concetto tecnico-contabile di entrata. Nel giudizio di legittimità i vizi formali della stipula digitale, quali l’acquisizione incompleta della firma e l’apposizione di marche da bollo non virtuali, possono ritenersi superati quando l’obbligo di legge risulti sostanzialmente adempiuto e l’atto rechi l’attestazione del pubblico ufficiale rogante. Resta fermo l’onere dell’Amministrazione di monitorare la continuità del possesso dei requisiti in capo al contraente.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno – Prefettura di Treviso ha approvato con decreto il contratto per il servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca nella Provincia di Treviso, stipulato tra la Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia del Demanio, la Prefettura e un raggruppamento temporaneo d’impresa.
L’atto è stato sottoposto al controllo preventivo di legittimità. L’Ufficio di controllo ha formulato un rilievo formale e ha poi chiesto il deferimento alla Sezione, ravvisando tre profili di illegittimità: carenza di firme, apposizione materiale delle marche da bollo in luogo del bollo virtuale e mancanza o scadenza di documenti comprovanti i requisiti di partecipazione. L’Amministrazione ha controdedotto e prodotto documentazione integrativa, chiedendo la registrazione dell’atto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione afferma la propria competenza, riconducendo il provvedimento alla tipologia degli atti soggetti a controllo preventivo ex art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994. Il negozio è qualificato come contratto a natura mista, insieme attivo e passivo, in ragione dell’unitarietà dell’operazione economica: da un lato il contenimento dei costi di custodia, dall’altro l’acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni confiscati.
La Corte chiarisce che la qualificazione di contratto attivo si fonda sul concetto tecnico-contabile di entrata, espressivo dell’afflusso di mezzi monetari verso lo Stato in forza di una fonte contrattuale a prestazioni corrispettive. Trova conferma nel dettato normativo, in un precedente della Sezione di controllo per la Regione Siciliana e nella circolare ministeriale che impone l’invio dei decreti prefettizi per la registrazione, con decorrenza degli effetti contrattuali solo dopo l’avvenuta registrazione.
Nel merito, la Sezione ritiene superabili i vizi rilevati. Quanto alla carenza di sottoscrizione, l’Amministrazione ha versato il report di verifica delle firme e l’atto reca l’attestazione del pubblico ufficiale rogante, con indicazione delle firme autografe acquisite digitalmente ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005. Le sigle apposte sul cartaceo non sostituivano le firme digitali.
Quanto alle marche da bollo, la modalità materiale è “irrituale”, ma l’obbligo fiscale è stato sostanzialmente adempiuto e la finalità della norma raggiunta. La Sezione raccomanda però all’Amministrazione di rispettare per il futuro le modalità operative della forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.
Infine, la carenza documentale è superata dall’integrazione versata in atti e dalle difficoltà operative rappresentate. La Corte richiama il principio di continuità del possesso dei requisiti, ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2024: l’Amministrazione deve monitorare costantemente la permanenza delle condizioni di legge e, in caso di perdita, adottare i conseguenti provvedimenti. L’esecuzione del contratto potrà avere luogo solo ad avvenuto completamento degli aggiornamenti documentali. Il decreto è pertanto dichiarato legittimo e ammesso al visto e alla registrazione.
Nota della Redazione
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