Dirigente comunale non colpevole se il debito fuori bilancio è del commissario (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 125 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità erariale a carico dei dirigenti di un ente locale sottoposto a dissesto finanziario, i debiti fuori bilancio correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi anteriormente alla dichiarazione di dissesto rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, ai sensi degli artt. 252 e 254 del d.lgs. n. 267/2000, e non in quella della gestione ordinaria del comune. Il dirigente non risponde quindi per la mancata attivazione dell’iter di riconoscimento di tali debiti fuori bilancio, non essendo tenuto a porla in essere. La condotta del dirigente che, in un contesto di obiettiva incertezza applicativa e in assenza della necessaria copertura finanziaria, non concluda tempestivamente il procedimento di riconoscimento del debito non integra il requisito soggettivo della colpa grave.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha citato in giudizio due dirigenti pro tempore del Comune di Taranto, succedutisi alla Direzione Affari Generali e Affari Legali, chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale. L’addebito riguarda l’omessa tempestiva attivazione del procedimento di riconoscimento di due debiti fuori bilancio derivanti da titoli giudiziali esecutivi: un decreto ingiuntivo ottenuto da una società creditrice e la mancata esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento in favore di un privato. Il maggiore esborso contestato consiste nelle spese legali e di precetto e negli oneri accessori maturati per effetto del ritardo.
Secondo la prospettazione attorea, se i dirigenti avessero dato immediata esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali e avviato per tempo il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il Comune non avrebbe sostenuto tali maggiori costi. Il danno è stato ripartito tra i due convenuti in ragione dei rispettivi periodi di dirigenza. Entrambi si sono costituiti contestando la legittimazione passiva, la sussistenza della colpa grave e la stessa quantificazione del pregiudizio.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha ritenuto di esaminare direttamente il merito in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, richiamando Cass. Sez. Un. n. 9936 del 2014, e di prescindere così dall’eccezione di prescrizione sollevata da uno solo dei convenuti, risultando comunque infondata la domanda risarcitoria.
Quanto alla seconda posta di danno, relativa alle spese di esecuzione del giudizio risarcitorio, il requisito della legittimazione passiva difetta per il primo convenuto. Le funzioni dirigenziali erano state ripartite e il servizio legale e avvocatura comunale era stato separato dalla Direzione Affari Generali e affidato ad altro apicale. La competenza a predisporre gli atti prodromici al riconoscimento del debito fuori bilancio spettava quindi al solo servizio legale. La Corte ha inoltre rilevato il difetto della colpa grave, non potendosi qualificare come negligente la condotta di chi operava in un contesto di totale incertezza applicativa.
Il passaggio centrale riguarda la ripartizione di competenze nel dissesto. La Corte ha ricostruito il quadro normativo degli artt. 252 e 254 del d.lgs. n. 267/2000, integrati dalla norma interpretativa dell’art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 80/2004, convertito dalla legge n. 140/2004. Da tale disciplina emerge che tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto confluiscono nella massa passiva affidata all’organo straordinario di liquidazione, anche se accertati con provvedimento giurisdizionale successivo. La ratio è quella di creare una massa separata, evitando che la gestione risanata debba ripianare oneri del passato. La Corte richiama sul punto la deliberazione della Sez. Autonomie n. 8/SEZAUT/2022/QMIG.
Applicando tale principio, la vicenda risarcitoria risaliva ad anni antecedenti alla dichiarazione di dissesto del Comune, avvenuta il 17 ottobre 2006. L’obbligo di estinguere l’obbligazione ricadeva quindi sull’organo straordinario di liquidazione. A ciò si aggiunge una considerazione di carattere soggettivo: il diverso orientamento del giudice civile non era consolidato, il Comune lo aveva contrastato e aveva richiesto pareri alla Sezione regionale di controllo, ricevendo il parere n. 86/2016. Tali condotte escludono la gravità della colpa.
Quanto alla prima posta di danno, il debito verso la società creditrice presentava peculiarità contabili: riveniva da opere finanziate con fondi vincolati da mutuo, riconducibili alla gestione ordinaria secondo l’art. 256, comma 10, del TUEL. Il dirigente del settore legale non era rimasto inerte: aveva interloquito con la Direzione Lavori Pubblici per conoscere lo stato del finanziamento, ben sapendo che senza idonea copertura finanziaria il riconoscimento era impossibile. La Corte ha escluso la colpa grave, osservando che anche la tempestiva redazione dello schema di delibera non avrebbe evitato i costi di esecuzione contestati, stante la carenza di copertura finanziaria. La domanda è stata quindi rigettata nei confronti di entrambi i convenuti e per entrambe le voci di danno, con liquidazione dei compensi difensivi a carico del Comune.
Nota della Redazione
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