Estinzione del processo per mancato deposito delle prove della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 218 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che non depositi nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, entro il decimo giorno che precede la data dell’udienza, incorre nell’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c. Il termine di cui all’art. 155, comma 5 bis, c.g.c. è funzionale alla regolare instaurazione del contraddittorio e la sua inosservanza integra un onere processuale la cui violazione è rilevabile anche d’ufficio dal giudice. La rinuncia o l’esaurimento dell’interesse delle parti non sana l’onere documentale, né consente di definire il giudizio nel merito quando il contraddittorio non risulti ritualmente instaurato. Va pertanto dichiarata l’estinzione, con nulla per le spese di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, militare posto in congedo, chiedeva l’accertamento del diritto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973.
L’INPS non si costituiva in giudizio. Nel corso del giudizio il ricorrente rappresentava che l’istituto aveva riconosciuto la domanda; per tale ragione il difensore non provvedeva alla notifica all’INPS del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza. All’esito della trattazione il ricorso era trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla sorte del processo allorché il ricorrente ometta di depositare in segreteria le prove dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. Il giudice unico osserva che il deposito documentale non è stato effettuato nel termine prescritto.
Il fondamento normativo è nell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c., a norma del quale il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza. Il termine è funzionale a consentire al giudice e alle controparti di verificare la correttezza della vocatio in ius prima dell’udienza.
La Corte rileva che l’onere non risulta assolto. La mancata notifica del ricorso e del decreto all’INPS, pur giustificata dall’asserito riconoscimento della pretesa, non esonera dal rispetto dell’onere di deposito probatorio. Né la mancata costituzione dell’istituto sana l’omissione, che attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio.
Ne discende la declaratoria di estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., rilevabile anche d’ufficio. La Corte non entra nel merito della pretesa pensionistica avanzata dal ricorrente. Nulla è disposto per le spese di giudizio, in ragione della definizione meramente processuale del giudizio.
Nota della Redazione
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