Ascrivibilità tabella B e aggravamento artrosico della menomazione (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 25 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il giudizio di ascrivibilità della menomazione alle tabelle annesse al d.P.R. n. 1092/1973 non è vincolato all’accertamento della C.M.O., ma è rimesso al giudice contabile, che può fondarsi sull’esito della CTU. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non comporta di per sé l’ascrivibilità a categoria pensionabile: occorre che la menomazione raggiunga i parametri tabellari, non essendo sufficiente il ricorso all’analogia. La Tabella B può essere applicata anche quando la menomazione abbia subito un modesto aggravamento in senso artrosico, che ne giustifica l’inclusione nella fascia di gravità corrispondente a due annualità. La compensazione integrale delle spese è ammessa quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, anche in ragione del limitatissimo accoglimento della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, già in servizio, ha chiesto all’INPS il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di quattro patologie ai fini dell’ottenimento della pensione privilegiata. All’esito dell’accertamento, la C.M.O. ha riconosciuto tutte le infermità come dipendenti da causa di servizio, ma ha ascritto alla Tabella B la sola menomazione agli arti inferiori, giudicando le altre non classificabili.
L’INPS ha quindi concluso il procedimento riconoscendo la sola indennità una tantum per la patologia tabellare. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento davanti alla Corte dei conti, contestando l’ascrizione di una sola infermità, per ottenere la pensione privilegiata per tutte le patologie riconosciute.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’ascrivibilità tabellare delle menomazioni riconosciute dipendenti da causa di servizio. La Corte ha disposto CTU, il cui esito conferma il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per tutte e quattro le menomazioni.
Il CTU ha però escluso l’ascrivibilità dell’ipoacusia percettiva bilaterale, rilevando un deficit neurosensoriale lieve-moderato, con frequenze rilevanti per la comprensione del linguaggio conservate e capacità di seguire la conversazione a volume normale. Le tabelle prevedono la sordità unilaterale con significativa compromissione o la sordità bilaterale, condizioni non riscontrate.
Analogamente, per gli esiti del trauma distrattivo alla spalla l’accertamento ha evidenziato un quadro paucisintomatico con modesta limitazione funzionale, non ascrivibile neanche in via analogica, perché le tabelle non prevedono riconoscimento per tale quadro.
Diverso l’esito per la menomazione alla caviglia da distorsione con distacco lamellare del malleolo peroneale: il CTU ha rilevato un modesto aggravamento in senso artrosico nella sede della pregressa frattura, tale da consentire l’inclusione nella Tabella B, nella fascia di gravità corrispondente a due annualità.
La Corte ha quindi accolto in parte il ricorso, riconoscendo l’ascrivibilità a Tabella B di tale menomazione, e ha compensato integralmente le spese di giudizio. Il giudice ha fondato la compensazione sull’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come integrato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2018, ravvisando gravi ed eccezionali ragioni nel limitatissimo accoglimento della domanda.
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Nota della Redazione
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