Rito abbreviato contabile e pagamento tardivo delle somme dovute (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 135 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, l’integrale e tempestivo pagamento delle somme determinate dal decreto che accoglie l’istanza di rito abbreviato consente la definizione del processo ai sensi dell’art. 132, comma 8, cod. giust. cont., con contestuale condanna dei convenuti alle spese di giudizio. Il giudice verifica l’effettività del versamento e non può disattendere le conclusioni conformi delle parti quando il pagamento risulti documentato. La mancata produzione delle ricevute attestanti l’accredito non impedisce la definizione, ove la documentazione bancaria e postale dimostri l’esecuzione degli ordini di pagamento. La definizione alternativa presuppone il previo parere favorevole del Procuratore regionale e il rispetto del termine perentorio fissato nel decreto.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Puglia ha citato in giudizio dieci convenuti, tra supplenti e dirigente scolastico, contestando un danno erariale derivante dall’utilizzo delle risorse finanziarie attribuite a un istituto comprensivo. Secondo la ricostruzione dell’accusa, numerosi incaricati di supplenza si sarebbero astenuti dal presentarsi sul posto di lavoro, procurandosi un ingiusto profitto a danno dello Stato. Tra costoro figuravano anche soggetti legati da stretta parentela al dirigente scolastico, rispetto ai quali egli avrebbe dovuto astenersi dalla stipula dei contratti.
La Procura ha configurato un danno patrimoniale pari alle retribuzioni percepite senza espletamento di servizio e un danno non patrimoniale, calcolato equitativamente nella stessa misura, oltre a una responsabilità surrogata a carico del dirigente. Sette convenuti hanno chiesto di essere ammessi al rito abbreviato; con decreto n. 3/2024, previo parere favorevole del Procuratore regionale, l’istanza è stata accolta e sono state determinate le somme dovute, con termine perentorio per il pagamento.
La Motivazione della Corte
I convenuti hanno depositato gli ordini di pagamento senza allegare le ricevute attestanti l’accredito. Il Pubblico ministero ha rappresentato che i bonifici risultavano eseguiti a favore della tesoreria e che le coordinate bancarie utilizzate erano le stesse comunicate dalla scuola per il risarcimento del danno patrimoniale. Gli ordini prodotti in copia non erano stati revocati e i versamenti, benché non ancora accreditati sul conto, erano stati effettivamente eseguiti.
Il Collegio ha rilevato che non sussistono motivi per disattendere le conclusioni formulate dalle parti. Il versamento è risultato documentato e tempestivo, essendo avvenuto entro il termine fissato nel decreto. La mancata materiale attestazione dell’accredito non assume rilievo decisivo, poiché la documentazione bancaria e postale prova l’esecuzione degli ordini entro il termine.
La Corte ha quindi definito il giudizio ai sensi dell’art. 132, comma 8, cod. giust. cont., norma che consente la chiusura del processo in caso di integrale esecuzione del decreto di accoglimento dell’istanza di rito abbreviato. A tale esito segue la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria con nota in calce.
La pronuncia conferma che il rito abbreviato contabile realizza una definizione alternativa del giudizio di responsabilità, subordinata al rispetto del termine perentorio e alla prova dell’avvenuto pagamento. Il controllo del giudice si concentra sull’effettività del versamento, non sulla formale attestazione contabile dell’accredito.
Nota della Redazione
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