Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 82 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di ufficio, gravato da un mero debito di vigilanza, è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non è tenuto alla resa del conto giudiziale chi ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso cui si trovino oggetti destinati all’uso per il servizio dell’ufficio cui è addetto. Solo il consegnatario con debito di custodia — caratterizzato da una gestione di magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio — è soggetto al giudizio di conto. Ne consegue che, quando il conto sia stato reso da un soggetto privo dei requisiti di agente contabile, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile, restando ferma la rendicontazione amministrativa.
Il Fatto
La vicenda riguarda un agente contabile di un Comune, chiamato a rendere il conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2023 relativamente a beni inventariati. Il magistrato relatore, con relazione depositata nel 2025, ha ricostruito la normativa in materia di consegnatari di beni e ha sollevato dubbi sull’ammissibilità e sulla procedibilità del conto, rilevando che la gestione rendicontata non concerne beni per i quali sussista un debito di custodia.
Il rappresentante dell’ente locale, con osservazioni depositate nel settembre 2025, ha riconosciuto che l’agente era titolare di un mero debito di vigilanza e di aver erroneamente trasmesso il conto giudiziale. Il Pubblico Ministero ha chiesto l’improcedibilità del giudizio, rimettendosi al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, né chi detiene stampe, registri o altri oggetti destinati all’uso per il servizio dell’ufficio. L’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002 qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia presuppone una gestione tipicamente di magazzino, alimentata dall’acquisizione in stock di beni, con rilevazione di consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e connesso obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, limitandosi alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Il Collegio richiama il principio per cui, se la giacenza presso i singoli uffici eccede per qualità o quantità la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata non al funzionamento ma al rifornimento continuativo, configurandosi una vera gestione contabile con debito di custodia. I beni di consumo strettamente necessari all’ordinario funzionamento degli uffici sono pertanto esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione.
Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi inventariali risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso convenuto ha condiviso i rilievi del magistrato istruttore.
Ne deriva che sul consegnatario grava un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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