Assegno nucleo familiare al pensionato, silenzio dell’INPS e soccorso istruttorio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 281 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegno per il nucleo familiare spettante al pensionato, la giurisdizione appartiene alla Corte dei conti quando il trattamento pensionistico è a carico, in tutto o in parte, del bilancio dello Stato, per il carattere accessorio e integrativo del beneficio rispetto alla pensione pubblica. L’INPS, attivato il procedimento su domanda del pensionato, non può rigettare la prestazione né restare silente per l’incompletezza documentale: è tenuto ad attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990, sollecitando o acquisendo d’ufficio i dati reddituali mancanti. Il silenzio protratto dell’Istituto non giustifica il diniego e l’incompletezza dell’istruttoria non è imputabile al richiedente.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione diretta liquidata a carico della Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato dal mese di ottobre 2017, presentava in data 29 maggio 2023 domanda all’INPS, per il tramite di un patronato, per ottenere l’assegno per il nucleo familiare in relazione al coniuge fiscalmente a carico, con decorrenza dal 1° maggio 2018 o nei limiti della prescrizione.

Non ricevendo alcuna comunicazione, e considerato decorso il termine di legge, il ricorrente adiva la Corte dei conti per l’accertamento del diritto e la condanna dell’Istituto al pagamento degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto: la domanda era incompleta per mancata dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente del 2016 e, comunque, gli arretrati anteriori a giugno 2018 erano prescritti.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte afferma la propria giurisdizione. Il petitum sostanziale è diretto al riconoscimento dell’ANF quale assegno accessorio al trattamento pensionistico a carico del bilancio dello Stato. Richiamando Cass., SS.UU., ord. n. 6179/2008 e Cass., SS.UU., sent. 7755/2017, il giudice contabile rileva che la giurisdizione sulla pensione pubblica attrae anche le controversie sui trattamenti accessori, per il loro carattere funzionale e connesso al diritto alla pensione.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 2 del D.l. n. 69/1988, convertito con legge n. 153/1988, che ha istituito l’ANF in favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, in misura differenziata per composizione del nucleo e reddito. Il comma 8 fissa il criterio temporale dei redditi dell’anno solare precedente il 1° luglio, con validità fino al 30 giugno successivo. Il giudice richiama poi la transizione verso l’assegno unico e universale di cui al D.lgs. n. 230/2021, che dal 1° marzo 2022 sostituisce l’ANF solo per i nuclei con figli: per gli altri nuclei, come quello in esame, resta applicabile la disciplina dell’ANF.

Sul punto centrale, la Corte ritiene che il rifiuto dell’INPS di corrispondere la prestazione non sia giustificato. Non è ragionevole che una domanda del maggio 2023 non sia stata ancora esitata e la mancanza della documentazione sui redditi del 2016 non costituisce valida giustificazione: nell’ambito del procedimento amministrativo l’Istituto avrebbe dovuto richiedere tale documentazione applicando il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990.

Passando all’accertamento del diritto, il ricorrente ha provato la composizione del nucleo familiare, composto da lui stesso e dal coniuge convivente fiscalmente a carico, con applicazione della tabella 21 A relativa ai nuclei senza figli. Dal raffronto tra i limiti reddituali della tabella e il reddito posseduto emerge il requisito economico solo dal luglio 2019: per il periodo luglio 2018 – giugno 2019 il reddito del 2017 superava il limite di accesso. Il giudice ritiene pertanto superfluo acquisire i redditi del 2016, essendo altamente probabile che fossero anch’essi superiori ai limiti, avendo il ricorrente lavorato per l’intero anno.

Il ricorso è accolto con riconoscimento del diritto all’ANF dal 1° luglio 2019 e condanna dell’INPS al pagamento degli importi dovuti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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