Ricalcolo pensione militare con aliquota 2,44 per cento e prescrizione quinquennale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 44 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza triennale prevista dagli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973 non costituisce presupposto processuale per l’esercizio del diritto a far valere innanzi al giudice contabile le pretese pensionistiche e non opera nelle controversie che abbiano ad oggetto l’esatta misura del trattamento, nelle quali il diritto di credito è sottoposto al regime della prescrizione. La domanda di applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno di servizio utile al 31.12.1995, sulla quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, integra una questione di diritto nuova rispetto al provvedimento originario di pensione. Le differenze monetarie maturate e non riscosse sui ratei pregressi sono invece soggette alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2 del R.D.L. n. 295/1939.

Il Fatto

Il ricorrente, già Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri e titolare di pensione calcolata con il sistema misto, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico con attribuzione dell’aliquota del 2,44% ai fini della base pensionabile, oltre arretrati, interessi e rivalutazione.

L’INPS e il CNA hanno eccepito, in via preliminare, l’irritualità della notifica per errata individuazione del destinatario, la decadenza triennale ex artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973 e l’intervenuta prescrizione quinquennale. Nel merito hanno contestato la fondatezza della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Giudice esamina anzitutto l’eccezione di irritualità della notifica. Il ricorso e il decreto di fissazione risultano notificati con PEC all’Arma dei Carabinieri, mentre le notifiche alle amministrazioni dello Stato devono essere effettuate presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria. La nullità è tuttavia sanata dalla costituzione in giudizio del Comando Generale, con richiamo a Cassazione civile, sez. lav., n. 5853 del 2017: l’eccezione è pertanto rigettata.

Quanto alla decadenza triennale, la disciplina richiamata non si attaglia alla fattispecie. Dalla lettera e dalla ratio della legge si evince che la richiesta dell’interessato è sottoposta a termine di decadenza solo nei confronti dell’amministrazione e non costituisce presupposto processuale per l’esercizio del diritto innanzi al giudice contabile. La questione in esame pertiene all’applicabilità o meno dell’aliquota retributiva prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Il Giudice distingue le ipotesi di modifica o revoca di cui all’art. 204, soggette ai termini decadenziali dell’art. 205, dai casi nei quali si domanda l’accertamento delle condizioni della corretta misura del trattamento, soggetta a termine prescrizionale. Nella specie il ricorrente non chiede la correzione di un errore materiale o di fatto, ma l’applicazione del coefficiente del 2,44% sulla base di quanto riconosciuto dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/SR/QM, sollevando una questione di diritto nuova. Anche l’eccezione ex art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 è respinta, trovando applicazione solo nelle controversie dinanzi al giudice ordinario.

Nel merito il Giudice richiama la sentenza n. 12/2021/SR/QM: la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, in favore del personale militare cessato con anzianità superiore a 20 anni e che al 31.12.1995 vantava anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. È però accoglibile l’eccezione di prescrizione quinquennale sui ratei pregressi.

Il ricorso è quindi accolto nei termini di cui in motivazione, con riconoscimento del diritto alla rideterminazione e condanna dell’INPS nei limiti della prescrizione. Le spese sono compensate in ragione della reciproca parziale soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *